Corte costituzionale
Ordinanza n. 190/1996
Corte cost., ord. 7 giugno 1996, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 190/1996
- Data di deposito
- 7 giugno 1996
- Data di decisione
- 29 maggio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 5, decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1988
- legge n. 160 del 20 maggio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 22483
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in l. n. 160 del 1988, che prevede la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale, qualora egli non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attivita' lavorativa, senza stabilire "alcun limite per la trattenuta, in considerazione del lavoro effettivamente prestato e del reddito effettivamente ricavato". Invero, la situazione di cui alla disposizione censurata non e' confrontabile con quella di cui all'art. 8, comma quarto, del d.l. n. 86 del 1988, poiche' tale norma non prevede una sanzione di decadenza, bensi' stabilisce l'incompatibilita' tra attivita' lavorativa retributiva (il cui svolgimento deve essere dal lavoratore preventivamente comunicato all'INPS) e fruizione del trattamento di integrazione salariale, disponendo conseguentemente la sospensione del trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre, non puo' dirsi violato l'art. 38, Cost., da una norma, come quella denunciata, la quale si propone di garantire che le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati e nemmeno e' prospettabile una violazione dell'art. 36, comma primo, Cost., che, in materia previdenziale, puo' essere richiamato solo per il tramite dell'art. 38 e nei limiti di questo. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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