Corte costituzionale
Ordinanza n. 183/1996
Corte cost., ord. 31 maggio 1996, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 183/1996
- Data di deposito
- 31 maggio 1996
- Data di decisione
- 27 maggio 1996
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 8, comma 3, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 22900
Allorquando il giudice 'a quo' sollevi il dubbio circa la legittimita' costituzionale di una norma, la Corte puo' promuovere d'ufficio una questione di legittimita', ove ravvisi un evidente rapporto di continenza e di presupposizione tra la questione specifica dedotta dal giudice rimettente e quella nascente dai dubbi di costituzionalita' circa la normativa piu' generale - sicche' la risoluzione della seconda sia logicamente pregiudiziale a quella della prima -, anche in considerazione del fatto che il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni di legittimita' costituzionale non puo' impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite. [Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma risultante dal combinato disposto degli artt. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza" e 163 e segg. del codice penale, in riferimento all'art. 3 Cost. nonche' al principio della finalita' rieducativa della pena, nella parte in cui prevede <<che, a fronte della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena nel primo giudizio, l'esonero (dalla prestazione del servizio militare) consegua soltanto all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato>>. A parere della Corte, la prospettazione fatta dal giudice 'a quo' con riferimento esclusivo all'ipotesi di precedente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesta dall'imputato, presuppone, piu' in generale - in tutti i casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, alla condanna per prima irrogata non segua l'espiazione della pena -, la possibilita' di moltiplicazione delle condanne e di sommatoria di pene nei confronti del soggetto che persista nel rifiuto del servizio militare; pertanto, ritenendo tale possibilita' di dubbia conformita' alla Costituzione, sotto diversi profili, la Corte ha sollevato previamente la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost., dell'art. 8, secondo e terzo comma, della l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui consente la ripetuta sottoponibilita' a procedimento penale del medesimo soggetto gia' condannato per i fatti ivi previsti]. - Cfr., pure, tra le altre, O. nn. 100/1970 e 230/1975 e S. nn. 179/1976 e 297/1995. - Sulla protezione costituzionale dei cosiddetti <<diritti della coscienza>>, v. S. n. 467/1991, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui consente la ripetuta sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto già condannato per i fatti ivi previsti, in riferimento agli articoli 2, 3, 19 e 21 della Costituzione;
Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la questione relativa congiuntamente a quella di cui al capo precedente;
Ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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