Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1996

Corte cost., ord. 24 maggio 1996, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
170/1996
Data di deposito
24 maggio 1996
Data di decisione
16 maggio 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 22432

Manifesta infondatezza della questione in quanto - a prescindere dalla discrezionalita' del legislatore di stabilire limiti temporali a taluni effetti di "non perseguibilita'" come conseguenza di non punibilita' per ragioni di politica criminale - non essendo stata introdotta alcuna innovazione nella nuova disciplina del condono edilizio del 1994 per quanto attiene agli effetti della presentazione della domanda e del pagamento dell'oblazione o alla intervenuta demolizione delle opere abusive, non esiste alcuna disparita' di trattamento nei confronti di chi non abbia precedentemente demolito, continuando la demolizione a non essere un elemento discriminativo e ostativo rispetto alla domanda di condono con pagamento dell'oblazione con i normali effetti dell'immutato art. 38 della l. n. 47 del 1985; ne' vi e', peraltro, alcuna violazione del diritto di difesa, poiche', a seguito della intervenuta spontanea demolizione, nessun impedimento giuridico sussiste ne' per la quantificazione dell'oblazione, ne' per la relativa verifica delle condizioni, dell'ammontare e dei presupposti anche per l'entita' della somma da versare. - S. nn. 369/1988, 167/1989; O. n. 137/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palermo, sezione distaccata di Carini, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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