Corte costituzionale
Ordinanza n. 170/1996
Corte cost., ord. 24 maggio 1996, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 170/1996
- Data di deposito
- 24 maggio 1996
- Data di decisione
- 16 maggio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 22432
Manifesta infondatezza della questione in quanto - a prescindere dalla discrezionalita' del legislatore di stabilire limiti temporali a taluni effetti di "non perseguibilita'" come conseguenza di non punibilita' per ragioni di politica criminale - non essendo stata introdotta alcuna innovazione nella nuova disciplina del condono edilizio del 1994 per quanto attiene agli effetti della presentazione della domanda e del pagamento dell'oblazione o alla intervenuta demolizione delle opere abusive, non esiste alcuna disparita' di trattamento nei confronti di chi non abbia precedentemente demolito, continuando la demolizione a non essere un elemento discriminativo e ostativo rispetto alla domanda di condono con pagamento dell'oblazione con i normali effetti dell'immutato art. 38 della l. n. 47 del 1985; ne' vi e', peraltro, alcuna violazione del diritto di difesa, poiche', a seguito della intervenuta spontanea demolizione, nessun impedimento giuridico sussiste ne' per la quantificazione dell'oblazione, ne' per la relativa verifica delle condizioni, dell'ammontare e dei presupposti anche per l'entita' della somma da versare. - S. nn. 369/1988, 167/1989; O. n. 137/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palermo, sezione distaccata di Carini, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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