Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1996

Corte cost., ord. 24 maggio 1996, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
168/1996
Data di deposito
24 maggio 1996
Data di decisione
16 maggio 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:168

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, comma 2, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 22430

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini sino al terzo grado, di proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione prevista dall'art. 619, cod. proc. civ., per i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore. La questione, finalizzata a travolgere la regola che preclude la proposizione di tale opposizione a persone legate al contribuente da un particolare vincolo, cosi' da escludere ogni pur ragionevole limite alla proposizione stessa, e' stata infatti gia' dichiarata non fondata con precedente decisione. E' stato inoltre riconosciuto dalla Corte che il legislatore, allo scopo di evitare frodi ed elusioni, puo' porre ragionevoli limitazioni - che possono essere piu' rigorose per persone legate al debitore da particolari vincoli - sia alla prova contraria circa la presunzione di appartenenza dei mobili al contribuente moroso sia alla ampiezza della facolta' di opposizione dei terzi. Quanto alla garanzia del diritto di agire in giudizio, la norma impugnata detta una disciplina che appartiene agli aspetti di diritto sostanziale e non riguarda la difesa processuale. - S. n. 444/1995; inoltre, S. n. 358/1994, sui poteri del legislatore in materia e S. nn. 107/1969, 129/1968, 42/1964, sulla analoga disciplina della riscossione delle imposte sul reddito. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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