Corte costituzionale
Ordinanza n. 168/1996
Corte cost., ord. 24 maggio 1996, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 168/1996
- Data di deposito
- 24 maggio 1996
- Data di decisione
- 16 maggio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 2, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22430
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini sino al terzo grado, di proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione prevista dall'art. 619, cod. proc. civ., per i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore. La questione, finalizzata a travolgere la regola che preclude la proposizione di tale opposizione a persone legate al contribuente da un particolare vincolo, cosi' da escludere ogni pur ragionevole limite alla proposizione stessa, e' stata infatti gia' dichiarata non fondata con precedente decisione. E' stato inoltre riconosciuto dalla Corte che il legislatore, allo scopo di evitare frodi ed elusioni, puo' porre ragionevoli limitazioni - che possono essere piu' rigorose per persone legate al debitore da particolari vincoli - sia alla prova contraria circa la presunzione di appartenenza dei mobili al contribuente moroso sia alla ampiezza della facolta' di opposizione dei terzi. Quanto alla garanzia del diritto di agire in giudizio, la norma impugnata detta una disciplina che appartiene agli aspetti di diritto sostanziale e non riguarda la difesa processuale. - S. n. 444/1995; inoltre, S. n. 358/1994, sui poteri del legislatore in materia e S. nn. 107/1969, 129/1968, 42/1964, sulla analoga disciplina della riscossione delle imposte sul reddito. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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