Corte costituzionale
Ordinanza n. 158/1996
Corte cost., ord. 20 maggio 1996, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 158/1996
- Data di deposito
- 20 maggio 1996
- Data di decisione
- 13 maggio 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 67, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
Parametri
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sicilia
- art. 3, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 22409
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67 l. reg. Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati dall'Assemblea regionale siciliana), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nonche' all'art. 3 St. spec. reg. Sicilia. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione siciliana, dal Pretore di Marsala con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.
Il presidente: Ferri
Il relatore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze