Corte costituzionale
Ordinanza n. 108/1996
Corte cost., ord. 4 aprile 1996, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 108/1996
- Data di deposito
- 4 aprile 1996
- Data di decisione
- 26 marzo 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto-legge n. 238 del 21 giugno 1995
- art. 3, decreto-legge n. 238 del 21 giugno 1995
- art. 1, decreto-legge n. 238 del 21 giugno 1995
- art. 10, decreto-legge n. 238 del 21 giugno 1995
- art. 4, decreto-legge n. 238 del 21 giugno 1995
- art. 5, decreto-legge n. 238 del 21 giugno 1995
- art. 1, comma 2, legge n. 534 del 20 dicembre 1995
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 97, Costituzione
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 22454
Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, per omessa motivazione sulla rilevanza, quando il giudice 'a quo' abbia omesso di specificare il 'petitum' e la 'causa petendi' dei giudizi per la cui definizione sia pregiudizialmente necessario risolvere i dubbi di costituzionalita' prospettati. red.: F. Mangano
Massima n. 22455
Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 agosto 1995, n. 347, impugnato in riferimento agli artt. 3, 25, 77 e 97 Cost., perche' concernente disposizioni sulla competenza che, per essere entrate in vigore successivamente alla proposizione del giudizio, come ritiene lo stesso giudice rimettente, sono inidonee a far venir meno la competenza del giudice adito, non trovando esse applicazione ex art. 5. c.p.c.. red.: F. Mangano
Massima n. 22456
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dichiarata non fondata per difetto di pertinenza dei parametri invocati. - S. n. 84/1996. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 5, 8 e 10 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nonché del medesimo decreto-legge nella sua interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76, 77 e 97 della Costituzione, dai giudici di pace di Bologna e di Riva del Garda con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nonché del medesimo decreto-legge nella sua interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 97 della Costituzione, dai giudici di pace di Riva del Garda e di Chioggia con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, sollevata, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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