Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1996

Corte cost., ord. 3 aprile 1996, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
101/1996
Data di deposito
3 aprile 1996
Data di decisione
25 marzo 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:101

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21655

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' si limita a sottoporre un normale dubbio interpretativo, la cui soluzione e' demandata esclusivamente al rimettente, al quale spetta di interpretare la norma. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, in quanto richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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