Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/1996
Corte cost., ord. 3 aprile 1996, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/1996
- Data di deposito
- 3 aprile 1996
- Data di decisione
- 25 marzo 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:101
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21655
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' si limita a sottoporre un normale dubbio interpretativo, la cui soluzione e' demandata esclusivamente al rimettente, al quale spetta di interpretare la norma. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, in quanto richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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