Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1995

Corte cost., sent. 6 marzo 1995, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/1995
Data di deposito
6 marzo 1995
Data di decisione
23 febbraio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:80

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, legge n. 4 del 7 gennaio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 21935

Dalla lettura dell'art. 25, secondo comma, Cost., emerge che solo il principio della irretroattivita' della legge penale incriminatrice ha acquistato valenza costituzionale, ma non quello della retroattivita' della legge piu' favorevole al reo. Da cio' consegue che, come deve essere ritenuto conforme al disposto costituzionale il principio della retroattivita' della disposizione piu' favorevole, alla stessa conclusione dovra' pervenirsi in ordine alla legge che preveda la irretroattivita' di norme favorevoli. red.: S.P.

Massima n. 21936

L'art. 20 della legge n. 4 del 1929 sancisce, riguardo alle leggi penali tributarie il principio della c.d. ultrattivita', ai sensi del quale si applica sempre la legge in vigore al momento del fatto, anche se sia stata successivamente abrogata o modificata. Tale principio, pur rappresentando una deroga a quello della retroattivita' della legge piu' favorevole al reo stabilito per le leggi penali comuni dall'art. 2, terzo comma, del codice penale, non si pone tuttavia in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, in tema di successione nel tempo delle leggi penali, il legislatore ordinario e' vincolato dal precetto costituzionale solo al principio della irretroattivita' della legge incriminatrice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost., dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4). - V. massima A. Per la non fondatezza di analoghe questioni gia' proposte nei confronti dell'art. 20, legge n. 4 del 1929, in riferimento, oltre che all'art. 25, secondo comma, all'art. 3 Cost., 'ex plurimis', S. nn. 6/1978 e 164/1974, nonche' O. nn. 158/1977 e 134/1977. red.: S. P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Catania con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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