Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1995
Corte cost., sent. 6 marzo 1995, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1995
- Data di deposito
- 6 marzo 1995
- Data di decisione
- 23 febbraio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 375 del 9 novembre 1990
- art. 2, decreto legislativo n. 375 del 9 novembre 1990
Parametri
- art. 77, comma 1, Costituzione
- legge n. 349 del 10 ottobre 1989
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 21933
Le disposizioni degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 375 del 1990, che, riguardo ai delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri punibili con la sola pena della multa ed accertati fuori degli spazi doganali, consentono, previo pagamento del tributo dovuto e di una somma determinata, tra il minimo e il massimo legislativamente previsti, dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, di dichiararne l'estinzione, con conseguente possibilita' di confisca, con provvedimento dello stesso Ispettorato compartimentale, della merce sequestrata, non sono viziate da eccesso di delega. La legge delega n. 349 del 1989, nel conferire al Governo il potere di adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale e di contrabbando, prevede infatti che la competenza, gia' spettante alla Direzione delle dogane, relativa alla definizione in via amministrativa e alla gestione dei contesti per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri sia affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato (art. 4) cosicche' l'innovazione apportata in tal senso dal decreto legislativo, senza alcuna modifica, peraltro, della disciplina sostanziale e procedurale prevista dagli artt. 326, 327 e 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) rientra nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost. - in relazione alla legge 10 ottobre 1989, n. 349 - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375). red.: S. P.
Massima n. 21934
Le disposizioni degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 375 del 1990, che, riguardo ai delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punibili con la sola multa ed accertati fuori degli spazi doganali, consentono, previo pagamento del tributo dovuto e di una somma determinata, tra il minimo e il massimo legislativamente previsti, dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, di dichiararne l'estinzione, senza che risulti impedita la confisca, con provvedimento dello stesso Ispettorato compartimentale, della merce sequestrata, non sono in contrasto con i principi, sanciti dall'art. 102 Cost., dell'attribuzione della funzione giurisdizionale alla magistratura ordinaria e del divieto di istituzione di giudici speciali. Secondo le norme impugnate - se rettamente interpretate - infatti, il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che ammette e definisce la conciliazione, ha carattere amministrativo e non si conclude con una pronuncia giurisdizionale, anche quando accerta ed attesta, quale che sia la formula usata, l'avvenuta definizione della procedura. A seguito della quale, anche se il procedimento penale non puo' aver corso, l'autorita' giudiziaria, non vincolata alle valutazioni amministrative, puo' sempre giudicare se la conciliazione amministrativa era ammissibile, rientrando nei casi previsti dalla legge, e la relativa procedura sia stata correttamente conclusa, e non e' dunque privata ne' del potere di accertare l'estinzione del reato ne' di quello di emanare, conseguentemente, il decreto di archiviazione. Quanto poi alla confisca - che l'autorita' amministrativa puo' disporre a seguito della conciliazione - anch'essa muove su un piano diverso da quello giudiziario e si atteggia ad istituto di carattere amministrativo, che non invade le competenze giurisdizionali per l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 102, primo e secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375). - Sulla legittimita', in se', dell'istituto della conciliazione amministrativa, in un sistema che non esclude l'esistenza di condizioni per il promovimento e la prosecuzione dell'azione penale, v. S. n. 104/1974. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), sollevata, in riferimento agli artt. 77, primo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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