Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1995

Corte cost., sent. 6 marzo 1995, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/1995
Data di deposito
6 marzo 1995
Data di decisione
23 febbraio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:77

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • art. 22, 01, legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 2, comma 3, legge n. 575 del 31 maggio 1965
  • 01, legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 22, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21920

Secondo l'indirizzo ripetutamente espresso dalla Corte in tema di controllo sull' ammissibilita' dell' incidente di costituzionalita', le argomentazioni addotte dal giudice 'a quo' in punto di rilevanza, quando siano sorrette da motivazioni non implausibili e non offrano ragioni di evidente censura dell' 'iter' logico sviluppato, sono sufficienti a dare ingresso alla sollevata questione. - Da ultimo, 'ex plurimis', S. nn. 173/1994, 149/1994, 461/1993 e 345/1993. red.: S.P.

Massima n. 21921

La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento ali artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 3, della legge 31 maggio 1965, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) per la ritenuta inapplicabilita', nel procedimento relativo alla decisione del tribunale, ivi prevista, sulla richiesta di modifica del luogo di soggiorno obbligato, delle regole del contraddittorio, deve ritenersi rilevante nel giudizio ' a quo'. La Corte rimettente, infatti, dovendo pronunciarsi sull'appello contro la modifica del luogo di soggiorno obbligato, disposta, nel caso,'de plano' in base alla disposizione impugnata, dal tribunale ha escluso che la abrogazione della stessa operata con la legge 24 luglio 1993, n. 256 (che ha eliminato ogni deroga al criterio della residenza o dimora abituale nella determinazione del luogo di soggiorno obbligato) abbia fatto venir meno l'interesse del prevenuto - che nel frattempo, per il reato di allontanamento abusivo dal luogo di soggiorno obbligato, aveva riportato condanna - ad una declaratoria giudiziale di radicale invalidita' - impossibile senza una pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale - del provvedimento impugnato. E tale motivazione - ad avviso del rimettente non contraddetta dalla eventualita' che la sollevata questione si ponga come pregiudiziale anche nel giudizio penale - in quanto non implausibile ed immune da vizi logici, secondo i principi piu' volte affermati in materia,non e' sindacabile dalla Corte. - V. la precedente massima A. V. anche, in ordine alla questione in oggetto, l'ordinanza di restituzione degli atti allo stesso giudice ' a quo' gia' disposta dalla Corte , in seguito alla cennata abrogazione disposizione impugnata, con O. n. 130/1994. red.: S.P.

Massima n. 21922

La ormai acquisita configurazione giurisdizionale del procedimento di prevenzione impone in via di principio l'osservanza delle regole (come quelle del contraddittorio) coessenziali al giudizio in senso proprio, anche in difetto di un esplicito richiamo normativo all'interno di ogni singolo intervento legislativo del settore. red.:S.P.

Massima n. 21923

In base ai principi impliciti nella ormai acquisita configurazione giurisdizionale del procedimento di prevenzione deve ritenersi che la impugnata disposizione dell'art. 2, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (nel testo vigente prima dell'abrogazione operata con l'art. 1, comma 2, della legge 24 luglio 1993, n. 256) sia suscettibile di interpretazione adeguatrice - come affermato del resto dalla Corte di cassazione, anche se in una finora isolata sentenza (Sez. V., 25 ottobre 1993, n. 3311) - nel senso che, pur nel silenzio della norma, la decisione del tribunale - ivi prevista - sulla richiesta (del questore, del pubblico ministero o del procuratore nazionale antimafia) per la modifica del luogo di soggiorno obligato in cui il prevenuto si trova, va adottata, previo avviso, in contraddittorio tra le parti. E d'altro canto, se le regole del contradditorio valgono - come in giurisprudenza e' pacifico - per il procedimento di revoca o modifica della misura ex art. 7 della legge n. 1423 del 1956, nell'ipotesi in cui l'individuazione dello specifico luogo di soggiorno sia richiesta con la proposta che da' l'avvio alla applicazione della sorveglianza speciale di P.S, a maggior ragione debbono valere nel caso in questione. Ne' puo' indurre a diversa conclusione il fatto che secondo lo stesso art. 2, comma 3, "il tribunale provvede entro dieci giorni", giacche' questo termine - che peraltro e' previsto anche riguardo alla misura di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 - ha carattere ordinatorio. Onde il rigetto delle censure di incostituzionalita' formulate, in base al contrario assunto, dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 2, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - Cfr. Cassazione, Sez. V, 25 ottobre 1993, n. 3311 (gia' citata nel testo). V. anche la precedente massima C.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo modificato dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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