Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1995
Corte cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1995
- Data di deposito
- 24 febbraio 1995
- Data di decisione
- 20 febbraio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:63
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 26 maggio 1994
Parametri
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 21962
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale la prospettazione della violazione di un parametro costituzionale, sotto un profilo non dedotto nei motivi del ricorso ma contenuto solo nella memoria presentata in prossimita' dell'udienza, non puo' essere presa in considerazione dalla Corte in quanto tale autonoma censura non risulta tempestivamente proposta. (Nella specie, in giudizio promosso dal Commissario dello Stato nei confronti della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 maggio 1994, recante "Provvidenze in favore del personale dell'ex Siciltrading s.p.a.", impugnata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per il mancato rispetto dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, la Corte ha escluso di poter esaminare l'ulteriore profilo di violazione della regola generale del concorso per l'accesso ai pubblici impieghi, non dedotto nel ricorso ma solo nella memoria successivamente presentata). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21963
Come la Corte ha gia' avuto occasione di chiarire, anche con specifico riferimento all'attivita' legislativa della Regione siciliana, non esiste, in linea generale, un divieto di leggi-provvedimento in quanto tali, occorrendo sempre procedere al controllo sostanziale dell'atto, sia pure con le peculiarita' richieste dal suo specifico oggetto. - S. n. 190/1986. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21964
Come la Corte ha gia' affermato, e' da escludere, in base allo Statuto regionale siciliano, che alla adozione di leggi-provvedimento da parte dell'Assemblea possa opporsi la sussistenza di una riserva a favore della Giunta regionale (in quanto titolare, ex art. 20 Stat. spec., delle funzioni esecutive e amministrative): riserva che irrigidirebbe ingiustificatamente, solo per la Sicilia, la forma di governo delle Regioni. - V. massima precedente e, ancora, S. n. 190/1986. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21965
Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non puo' essere invocata se non quando si assuma l'arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, per cui il richiamo, sotto questo profilo, all'art. 97 Cost., implica necessariamente lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata. - S. nn. 10/1980 e 266/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 21966
Alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, e' da escludere che si ponga in contrasto con tale principio la legge della Regione Sicilia approvata il 26 maggio 1994, recante "provvidenze in favore del personale della ex Siciltrading". L'obiettivo della salvaguardia dell'occupazione, esplicitamente presente nella volonta' del legislatore siciliano nell'adozione delle norme che attribuiscono all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) la facolta' di stipulare contratti a termine, di durata non superiore al biennio, con i dipendenti della ex Siciltrading s.p.a. a partecipazione regionale, in atto sottoposta a procedura fallimentare, non e', infatti, indice di irragionevolezza. Ne' il contenuto particolare e concreto della legge impugnata - rivolta a consentire la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per poche persone - e' suscettibile, di per se', di rendere arbitraria l'intera normativa, ove si consideri che l'ente destinatario della legge regionale viene autorizzato a costituire detti rapporti solo in presenza di esigenze connesse con i propri compiti di istituto e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e cioe' per l'assolvimento di servizi definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della l. reg. Sicilia 26 maggio 1994). - V. la precedente massima D. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 26 maggio 1994 (Provvidenze in favore del personale della ex Siciltrading) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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