Corte costituzionale
Sentenza n. 61/1995
Corte cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/1995
- Data di deposito
- 24 febbraio 1995
- Data di decisione
- 20 febbraio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- SPAGNOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, codice penale militare di pace
- art. 5, codice penale
- art. 543, regio decreto n. 1133 del 3 aprile 1942
Parametri
Massime
Massima n. 21916
Secondo il recente e condiviso orientamento giurisprudenziale, conforme alle pronunce in materia della Corte costituzionale, e ormai affrancatosi dalla non piu' giustificabile "ideologia degli autori del codice", l'art. 39 cod.pen.mil. di pace, secondo il quale "il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare","ignoranza dei doveri" sta a significare "ignoranza dei doveri in astratto", vale a dire "ignoranza delle fonti normative dei doveri", mentre gli errori sugli atti amministrativi che condizionano il dovere in concreto si ricollegano al principio di cui all'art. 47 cod.pen. applicabile in base all'art. 16 st. cod.. Percio', nel caso di specie, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, in quanto non prevede come scriminante l'ipotesi della ignoranza inevitabile, essendo stata sollevata in un giudizio per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. di pace), nel quale, secondo la motivazione dell'ordinanza di rinvio in punto di rilevanza, la mancata presentazione del militare e' dipesa in via principale, non dalla mancata conoscenza del contenuto del manifesto di chiamata, ma dall'essersi ignorata la normativa posta dall'art. 543 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, parte seconda, approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133 - che fa obbligo alle reclute, abbiano o meno ricevuto la cartolina precetto, di presentarsi comunque "nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale" - deve ritenersi ammissibile. - Sui cennati limiti di applicabilita' dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, v. in particolare, S. n. 325/1989. Riguardo a casi in cui la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 e' risultata inammissibile, per difetto di rilevanza o per difetto di motivazione sulla rilevanza, v. O. nn. 221/1987, 151/1988, 787/1988, 247/1991, 7/1992 e 205/1994. red.: S.P.
Massima n. 21917
Anche se la disposizione dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, per cui "il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare", secondo l'attuale condiviso orientamento giurisprudenziale, trova applicazione solo nei casi di "ignoranza dei doveri in astratto", e cioe' di "ignoranza delle fonri normative dei doveri", la mancata previsione, in essa, come scriminante, della "ignoranza inevitabile", risulta incompatibile, alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza di parziale illegittimita' dell'art. 5 cod. pen. (sent. n. 364 del 1988), con i principi costituzionali della eguaglianza e della personalita' della responsabilita' penale. Se, infatti, la ignoranza inevitabile di una norma penale - per effetto della suddetta sentenza - esclude la punibilita' della condotta, a maggior ragione alla stessa conclusione deve condurre l'ignoranza inevitabile delle ben piu' flebili, variegate e certo meno conosciute e conoscibili disposizioni regolamentari sulle quali si fondano i molteplici doveri che ineriscono allo stato militare, tanto piu' ove si consideri la fluidita' di tali fonti, suscettibili, come sono, di mutamenti in funzione delle variabili scelte che l'autorita' amministrativa e' abilitata a compiere. Ne' in contrario e' possibile far leva su di una supposta specificita' dell'ordinamento militare, specificita' invocabile solo per costruire su di essa una equilibrata elaborazione - anche qui in base ai principi enunciati nella sentenza n. 364 del 1988 - dei necessari canoni ermeneutici alla cui stregua condurre l'accertamento in concreto se l'ignoranza sia stata o meno inevitabile. L'art. 39 cod. pen. mil. di pace va percio' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione, degli artt. 3 e 27 Cost., in relazione all'art. 5 cod. pen., nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza dei doveri relativi allo stato militare l'ignoranza inevitabile. - V. S. n. 364/1988, gia' citata nel testo, e la precedente massima A. Sulla inammissibilita' del sindacato della Corte costituzionale sulle fonti non legislative dalle quali sorgano doveri militari sanzionati penalmente, v: O. n. 124/1973. red.: S.P.
Massima n. 21918
Nel giudizio innanzi a tribunale militare in cui l'imputato del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod.pen.mil.di pace) si discolpi - come nel caso di specie - adducendo di avere attribuito, per inesatte informazioni ricevute, all'avvenuta proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato l'effetto di produrre la sospensione della chiamata alle armi, trattandosi di un errore che non cade sul dovere di presentarsi, in se' considerato, o sulla relativa fonte precettiva, ma, piu' semplicemente, sui rapporti tra il procedimento di gravame e gli effetti dell'atto amministrativo assoggettato a reclamo, la disposizione dell'art. 39, cod. pen.mil. di pace, in forza della quale il militare non puo' addurre a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale e l'attuale condiviso orientamento della giurisprudenza, non trova applicazione. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nel corso di tale giudizio, nei confronti dello stesso art. 39, per non essersi riconosciuta come scriminante la "ignoranza inevitabile", difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 39 cod. pen.mil. di pace, in relazione all'art. 5 cod.pen.). - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 12 aprile 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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