Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1995
Corte cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1995
- Data di deposito
- 24 febbraio 1995
- Data di decisione
- 20 febbraio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 21952
Tra l'art. 12, primo e secondo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.641 -impugnato nella parte in cui, riguardo al rimborso della tassa annuale di concessione governativa sulle societa' prevista dall' art. 3, commi 18 e 19, del d. l. 19 dicembre 1984, n. 853 (convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17) - non consente l' esercizio dell' azione giudiziaria in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi, e il principio fissato dalla Corte di giustizia CEE, con le sentenze 9 novembre 1983 (Sangiorgio) e 19 novembre 1991 (Francovich) , non sussiste quel contrasto che, secondo le societa' ricorrenti, in base ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale sui rapporti tra diritto statale e diritto comunitario, avrebbe reso la norma interna immediatamente disapplicabile dal giudice ordinario, e quindi inammissibile, per irrilevanza, la questione di costituzionalita' sollevata su di essa. Il richiamato 'dictum' della Corte di giustizia, infatti, pur richiedendo che le condizioni formali e sostanziali stabilite dalle diverse legislazioni nazionali in materia di tributi riscossi - come nel caso - in contrasto col diritto comunitario, non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso o il risarcimento, non vieta incondizionatamente che la proponibilita' dell'azione di ripetizione sia subordinata alla condizione di un preventivo reclamo in sede amministrativa. - Riguardo alla disapplicazione delle norme interne per contrasto con il diritto comunitario v. S. nn. 170/1984, 113/1985, 389/1989 e 168/1991 red.: F. S. rev.: S. P.
Massima n. 21953
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, l' assoggettamento dell' azione giudiziaria all'onere di previo esperimento di ricorsi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilita' dell' azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, deve ritenersi legittimo, di fronte all art. 24 Cost., soltanto se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalit di giustizia, fermo restando che pur nel concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere l' onere nella misura meno gravosa possibile. - V. S. nn. 406/1993 e 360/1994. In precedenza, S.n. 15/1991. red.: F. S. rev.: S. P.
Massima n. 21954
Per le controversie relative all' applicazione delle tasse di concessione governativa, previste dall'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972,n.641, manca una 'ratio' idonea a giustificare il limite dallo stesso articolo imposto al principio dell'art. 24 Cost. col precludere l'esperibilita' dell' azione giudiziaria in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi previsti, a loro volta,nell'art. 11. Si tratta infatti di controversie che non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia necessario od opportuno che la fase giudiziaria sia preceduta da un ricorso in sede amministrativa, tanto meno quando, come nella specie, si sia chiesto il rimborso di tributi riscossi dall'amministrazione finanziaria in violazione di direttive comunitarie, ne' vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale,in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il Fisco. Il citato art. 12, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, nelle controversie suddette, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - Nello stesso senso, riguardo a norme di identico tenore gia' contenute nell'art. 33, ultimo comma, d. P. R. 26 ottobre 1972, n.640, sull'imposta di bollo, e nell'art. 39, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, sull'imposta sugli spettacoli, rispettivamente, S. nn.406/1993 e 360/1994,con le quali le norme stesse sono state dichiarate illegittime. Circa i principi applicati v. anche la precedente massima B. red.: F. S. rev.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui all'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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