Corte costituzionale
Sentenza n. 530/1995
Corte cost., sent. 29 dicembre 1995, n. 530
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 530/1995
- Data di deposito
- 29 dicembre 1995
- Data di decisione
- 15 dicembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:530
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 22044
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, in quanto - posto che l'istituto dell'oblazione si fonda sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spesa i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna (con tutte le conseguenze della stessa); e comporta, come effetto tipico, la estinzione del reato - la preclusione dell'accesso all'istituto stesso (ed ai connessi benefici), nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risulta lesiva del diritto di difesa, nonche' priva di razionale giustificazione. - S. n. 207/1974. red.: S. Di Palma
Massima n. 22045
E' costituzionalmente illegittimo ('ex' art. 27 l. n. 87 del 1953), per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento;
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ferri Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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