Corte costituzionale

Sentenza n. 530/1995

Corte cost., sent. 29 dicembre 1995, n. 530

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
530/1995
Data di deposito
29 dicembre 1995
Data di decisione
15 dicembre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:530

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22044

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, in quanto - posto che l'istituto dell'oblazione si fonda sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spesa i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna (con tutte le conseguenze della stessa); e comporta, come effetto tipico, la estinzione del reato - la preclusione dell'accesso all'istituto stesso (ed ai connessi benefici), nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risulta lesiva del diritto di difesa, nonche' priva di razionale giustificazione. - S. n. 207/1974. red.: S. Di Palma

Massima n. 22045

E' costituzionalmente illegittimo ('ex' art. 27 l. n. 87 del 1953), per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ferri Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze