Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1995
Corte cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1995
- Data di deposito
- 20 febbraio 1995
- Data di decisione
- 8 febbraio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 14, comma 2, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 21878
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la impossibilita' di un 'simultaneus processus' innanzi al tribunale dei minori, in conseguenza della non operativita' della connessione, a norma degli artt. 3, comma 1, lettera a), della legge di delega e 14, comma 2, cod. proc. pen. anche nei casi di reato continuato, tra i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minorenne e i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era maggiorenne, va respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che la sommaria esposizione dei fatti, nell'ordinanza di rinvio, non avrebbe consentito di verificare, agli effetti della rilevanza, la sussistenza, nella fattispecie, dell'unitarieta' del disegno criminoso. Il giudice 'a quo' assume infatti che, nel caso, tra i vari episodi di violenza carnale commessi nell'arco di circa un mese, in danno della medesima persona, sia ravvisabile il vincolo della continuazione, e pertanto, non rientrando nei poteri della Corte sindacare una simile valutazione, la questione deve ritenersi rilevante. red.: S.P.
Massima n. 21879
La impossibilita' di un 'simultaneus processus' innanzi al Tribunale per i minori, in conseguenza della non operativita' della connessione, a norma degli artt. 3, comma 1, lettera a), della legge delega e dell'art. 14, comma 2, cod. proc. pen., anche nei casi di reato continuato, tra i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minorenne e i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era maggiorenne, non comporta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. In tale ipotesi, infatti, deve presumersi che, nella realizzazione di ogni fatto-reato, il soggetto agente versi nella dimensione psicologica propria dello 'status' (minorenne o maggiorenne) che la legge, 'ratione aetatis', gli riconosce, sicche' non e' irragionevole ne' lesivo del principio di eguaglianza o del diritto di difesa, che delle condotte realizzate con la maturita' del maggiorenne, egli risponda penalmente secondo le norme processuali e sostanziali proprie degli adulti. E cio' anche quando i vari fatti-reato siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno, giacche', nell'attuazione di questo, ogni fatto facente parte del programma criminoso deve essere assistito dal momento volitivo, che si pone autonomamente, di volta in volta, nella realizzazione concreta dei singoli episodi. E d'altra parte la separazione dei procedimenti, non impedisce che, per una parte degli episodi, il soggetto sia assoggettato agli istituti (ad es. irrilevanza del fatto, messa alla prova, perdono giudiziale, diminuente ex art. 98 cod. pen.) che caratterizzano il sistema penale minorile, ne' che, sussistendo i presupposti della continuazione di reati, si faccia applicazione del criterio del cumulo giuridico delle pene ex art. 81 cod. pen., eventualmente da parte del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 3, comma 1, lettera a), legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 14, comma 2, cod. proc. pen.). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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