Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1995

Corte cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1995
Data di deposito
20 febbraio 1995
Data di decisione
8 febbraio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:51

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21871

Sulla linea della 'ratio decidendi' della sentenza n. 558 del 1989 - con la quale fu dichiarata, fra l'altro, la illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e n. 4, cod. proc. civ., la' dove non prevedeva la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' emessi in assenza o per mancata comparizione dell'intimato, ed espresso conclusivamente l'auspicio che la materia delle impugnazioni dei provvedimenti di convalida, nell'assetto risultante dalle decisioni della Corte costituzionale e dall'esegesi della Cassazione, fosse oggetto di un organico intervento legislativo - lo stesso art. 395 cod. proc. civ., deve essere riconosciuto lesivo del diritto di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost., anche la' dove non prevede la revocazione dei suddetti provvedimenti quando siano effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Dato il contenuto decisorio del provvedimento di convalida, la sua efficacia esecutiva e l'attitudine a produrre effetto di cosa giudicata, non puo' ritenersi consentito - alla luce della intervenuta modifica, sotto l'aspetto processuale, oltre che sostanziale, del rapporto locatizio, rispetto a quello esistente all'epoca in cui fu dettato lo speciale procedimento per convalida e nonostante l'esigenza di celerita' che e' alla base dei procedimenti speciali - che in un caso, come quello in questione, in cui la mancata comparizione dell'intimato potrebbe essere determinata proprio dal venir meno di quell'inadempimento che la parte attrice ha poi falsamente attestato come persistente, il rimedio straordinario, ed estremamente circoscritto nei suoi contenuti, della revocazione, resti escluso. Pertanto - assorbita la censura riferita all'art. 3 Cost. - l'art. 395, prima parte e n. 1, cod. proc. civ. - deve essere dichiarato illegittimo 'in parte qua'. - In materia di impugnabilita' delle ordinanze di convalida di sfratto, con riferimento ai principi su enunciati, v., oltre S. n. 558/1989, gia' citata nel testo, S. n. 167/1984. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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