Corte costituzionale

Sentenza n. 508/1995

Corte cost., sent. 18 dicembre 1995, n. 508

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
508/1995
Data di deposito
18 dicembre 1995
Data di decisione
11 dicembre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:508

Norme oggetto del giudizio

  • art. 175, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 21937

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i buoni postali di risparmio, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale, dovendosi rimuovere l'ingiustificata disparita' di trattamento - in ordine alla garanzia dei creditori del titolare e alla tutela cautelare di ciascun intestatario nei confronti dell'altro nel caso di cointestazione a piu' persone - tra i libretti di risparmio ed i buoni postali fruttiferi (ai quali sono estese, in ragione dell'analogia del servizio e dell'identita' del rapporto sottostante, le norme relative alle Casse postali di risparmio ed in particolare ai libretti di risparmio), sopravvenuta a seguito della sentenza n. 187/1995, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157 del codice postale, interdittiva del sequestro o del pignoramento dei libretti di risparmio. Inoltre, poiche' i buoni fruttiferi, pur facendo parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico, il privilegio accordato dalla disposizione impugnata appare lesivo del principio di eguaglianza in relazione alla norma generale dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343 (testo unico delle leggi in materia di debito pubblico), che ammette l'esperimento di pignoramenti e sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1995

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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