Corte costituzionale
Sentenza n. 508/1995
Corte cost., sent. 18 dicembre 1995, n. 508
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 508/1995
- Data di deposito
- 18 dicembre 1995
- Data di decisione
- 11 dicembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:508
Norme oggetto del giudizio
- art. 175, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 21937
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i buoni postali di risparmio, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale, dovendosi rimuovere l'ingiustificata disparita' di trattamento - in ordine alla garanzia dei creditori del titolare e alla tutela cautelare di ciascun intestatario nei confronti dell'altro nel caso di cointestazione a piu' persone - tra i libretti di risparmio ed i buoni postali fruttiferi (ai quali sono estese, in ragione dell'analogia del servizio e dell'identita' del rapporto sottostante, le norme relative alle Casse postali di risparmio ed in particolare ai libretti di risparmio), sopravvenuta a seguito della sentenza n. 187/1995, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157 del codice postale, interdittiva del sequestro o del pignoramento dei libretti di risparmio. Inoltre, poiche' i buoni fruttiferi, pur facendo parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico, il privilegio accordato dalla disposizione impugnata appare lesivo del principio di eguaglianza in relazione alla norma generale dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343 (testo unico delle leggi in materia di debito pubblico), che ammette l'esperimento di pignoramenti e sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1995
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze