Corte costituzionale

Sentenza n. 505/1995

Corte cost., sent. 14 dicembre 1995, n. 505

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
505/1995
Data di deposito
14 dicembre 1995
Data di decisione
11 dicembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:505

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, comma 2, legge n. 69 del 3 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 21924

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 56, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giornalista incolpato di partecipare alla fase istruttoria del procedimento disciplinare, indicando testimoni a discarico, in quanto, posto che, per un verso, non sussiste la denunciata disparita' di trattamento in danno dei giornalisti, in rapporto alla disciplina relativa agli avvocati e procuratori legali, poiche' l'esercizio della funzione disciplinare e' regolato con ampia discrezionalita' da parte del legislatore e con modalita' diverse in relazione alle differenti peculiarita' dei settori, e che, per altro verso, a causa della natura amministrativa del procedimento disciplinare in questione, non sono operanti le garanzie costituzionali del diritto di difesa, pur tuttavia, sia per la gravita' delle conseguenze personali determinate dall'applicazione delle sanzioni disciplinari, sia per l'interesse pubblico alla correttezza e all'imparzialita' del procedimento disciplinare, deve essere riconosciuto un nucleo di garanzie minime rispondenti al principio di ragionevolezza, che impone di interpretare la norma impugnata nel senso che, allorquando il Consiglio regionale dell'ordine non si limiti ad acquisire "sommarie informazioni" - per le quali sono sufficienti la comunicazione dell'inizio del procedimento e l'invito dell'interessato a comparire -, ma prosegue l'istruttoria con la raccolta di prove, la previsione espressa della contestazione specifica degli addebiti e della facolta' dell'incolpato di "essere sentito nelle sue discolpe", comprende, sul piano logico-giuridico, la confutabilita' delle prove su cui si fondano i pretesi illeciti, non solo attraverso la produzione di memorie illustrative e documenti, ma anche attraverso la deduzione di altre prove, tra cui non puo' considerarsi preclusa la richiesta - sulla quale l'organo disciplinare e' tenuto a pronunciarsi motivatamente per consentire le successive verifiche giurisdizionali - di risentire testimoni su fatti e circostanze specifiche rilevanti ed attinenti alle contestazioni. - Sui limiti delle discrezionalita' del legislatore in materia di procedimenti disciplinari, V. sentt. 71/1995, 119/1995, 210/1995 e 312/1995. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 1985.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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