Corte costituzionale
Sentenza n. 505/1995
Corte cost., sent. 14 dicembre 1995, n. 505
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 505/1995
- Data di deposito
- 14 dicembre 1995
- Data di decisione
- 11 dicembre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:505
Norme oggetto del giudizio
- art. 56, comma 2, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 21924
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 56, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giornalista incolpato di partecipare alla fase istruttoria del procedimento disciplinare, indicando testimoni a discarico, in quanto, posto che, per un verso, non sussiste la denunciata disparita' di trattamento in danno dei giornalisti, in rapporto alla disciplina relativa agli avvocati e procuratori legali, poiche' l'esercizio della funzione disciplinare e' regolato con ampia discrezionalita' da parte del legislatore e con modalita' diverse in relazione alle differenti peculiarita' dei settori, e che, per altro verso, a causa della natura amministrativa del procedimento disciplinare in questione, non sono operanti le garanzie costituzionali del diritto di difesa, pur tuttavia, sia per la gravita' delle conseguenze personali determinate dall'applicazione delle sanzioni disciplinari, sia per l'interesse pubblico alla correttezza e all'imparzialita' del procedimento disciplinare, deve essere riconosciuto un nucleo di garanzie minime rispondenti al principio di ragionevolezza, che impone di interpretare la norma impugnata nel senso che, allorquando il Consiglio regionale dell'ordine non si limiti ad acquisire "sommarie informazioni" - per le quali sono sufficienti la comunicazione dell'inizio del procedimento e l'invito dell'interessato a comparire -, ma prosegue l'istruttoria con la raccolta di prove, la previsione espressa della contestazione specifica degli addebiti e della facolta' dell'incolpato di "essere sentito nelle sue discolpe", comprende, sul piano logico-giuridico, la confutabilita' delle prove su cui si fondano i pretesi illeciti, non solo attraverso la produzione di memorie illustrative e documenti, ma anche attraverso la deduzione di altre prove, tra cui non puo' considerarsi preclusa la richiesta - sulla quale l'organo disciplinare e' tenuto a pronunciarsi motivatamente per consentire le successive verifiche giurisdizionali - di risentire testimoni su fatti e circostanze specifiche rilevanti ed attinenti alle contestazioni. - Sui limiti delle discrezionalita' del legislatore in materia di procedimenti disciplinari, V. sentt. 71/1995, 119/1995, 210/1995 e 312/1995. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 1985.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze