Corte costituzionale
Sentenza n. 504/1995
Corte cost., sent. 14 dicembre 1995, n. 504
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 504/1995
- Data di deposito
- 14 dicembre 1995
- Data di decisione
- 11 dicembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:504
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
- art. 15, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
Parametri
Massime
Massima n. 21925
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti di condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, i quali, non avendo prestato collaborazione con la giustizia, non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi abbiano fruito in precedenza di permessi premio e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, in quanto, benche' il permesso premio non appartenga alla categoria delle misure alternative alla detenzione, purtuttavia costituisce uno strumento essenziale ai fini del trattamento di rieducazione del condannato e, pertanto, come la revoca dei benefici penitenziari, disposta, nei confronti della stessa categoria di condannati, dalla medesima norma impugnata, nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima con la sent. n. 306 del 1993, non e' ragionevolmente compatibile con la funzione rieducativa della pena, quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, allo stesso modo, al ricorrere di quest'ultima circostanza, il divieto della concessione di permessi premio a detenuti che ne abbiano gia' usufruito nell'ambito di un trattamento premiale complessivo, si configura come una non ragionevole interruzione di un programma rieducativo, con la conseguente violazione dei principi costituzionali che regolano l'esecuzione delle pene detentive. - Sulla norma impugnata, v., oltre alla S. n. 306/1993, da ultimo, anche la S. n. 68/1995 e la O. n. 386/1995. - Sulla natura dei permessi premio, v. S. n. 227/1995, 349/1993 e 188/1990. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 1985.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze