Corte costituzionale

Sentenza n. 504/1995

Corte cost., sent. 14 dicembre 1995, n. 504

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
504/1995
Data di deposito
14 dicembre 1995
Data di decisione
11 dicembre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:504

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 15, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21925

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti di condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, i quali, non avendo prestato collaborazione con la giustizia, non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi abbiano fruito in precedenza di permessi premio e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, in quanto, benche' il permesso premio non appartenga alla categoria delle misure alternative alla detenzione, purtuttavia costituisce uno strumento essenziale ai fini del trattamento di rieducazione del condannato e, pertanto, come la revoca dei benefici penitenziari, disposta, nei confronti della stessa categoria di condannati, dalla medesima norma impugnata, nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima con la sent. n. 306 del 1993, non e' ragionevolmente compatibile con la funzione rieducativa della pena, quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, allo stesso modo, al ricorrere di quest'ultima circostanza, il divieto della concessione di permessi premio a detenuti che ne abbiano gia' usufruito nell'ambito di un trattamento premiale complessivo, si configura come una non ragionevole interruzione di un programma rieducativo, con la conseguente violazione dei principi costituzionali che regolano l'esecuzione delle pene detentive. - Sulla norma impugnata, v., oltre alla S. n. 306/1993, da ultimo, anche la S. n. 68/1995 e la O. n. 386/1995. - Sulla natura dei permessi premio, v. S. n. 227/1995, 349/1993 e 188/1990. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 1985.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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