Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1995
Corte cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1995
- Data di deposito
- 20 febbraio 1995
- Data di decisione
- 8 febbraio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:50
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21803
Dopo che, con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, 'in partibus quibus', dell'art. 519 cod. proc. pen. (sent. n. 241 del 1992), e' stata riconosciuta all'imputato, in ogni caso di nuova contestazione dibattimentale, piena facolta' di prova, e alle altre parti private e al pubblico ministero, nei casi di modifica dell'imputazione perche' il fatto risulta diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio (art. 516), la possibilita' di richiedere l'ammissione di nuove prove, deve ritenersi lesivo del principio di parita', che alle parti private diverse dall'imputato ed al pubblico ministero, in caso di contestazione di reato concorrente o di circostanze aggravanti risultanti nel dibattimento (art. 517), tale facolta' sia negata. Anche in questa ipotesi, infatti, non diversamente da quella di cui all'art. 516, l'ammissibilita' della contestazione dibattimentale non e' affatto subordinata alla presenza di elementi sufficienti a dare compiuta dimostrazione dei relativi fatti, ma, al contrario, si raccorda all'emergere di elementi idonei a configurarla in termini di serieta' e concretezza, onde e' evidente che il diritto alla prova, assicurato a tutte le parti dall'art. 190 cod.proc.pen., non puo' subire ne' preclusioni derivanti dallo stadio processuale ne' limitazioni diverse da quelle poste in via generale dal medesimo art. 190. L'art. 519, comma 2, cod.proc.pen. va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 st. cod., non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove. - v. S. n. 241/1992, gia' citata nel testo. red.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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