Corte costituzionale

Sentenza n. 499/1995

Corte cost., sent. 11 dicembre 1995, n. 499

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
499/1995
Data di deposito
11 dicembre 1995
Data di decisione
23 novembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:499

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 21901

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L., l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche quando sia stata pronunciata nei confronti del datore di lavoro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. - in quanto, benche' non si possa attribuire alla sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. natura di vera e propria sentenza di condanna, stante le peculiarita' che la caratterizzano, tuttavia occorre considerare che il successivo art. 445, primo comma, espressamente la equipara "a una pronuncia di condanna", facendo salve le disposizioni di legge che ne escludono alcuni effetti tipici, fra cui la stessa "efficacia nei giudizi civili o amministrativi"; esclusione, quest'ultima, che consente al giudice civile di conoscere incidentalmente della responsabilita' dell'imputato, esattamente come avviene nel caso della sentenza di condanna. - S. nn. 22/1967 e 102/1981 ed altresi' S. n. 149/1994 e O. nn. 121 e 226/1994. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Campobasso con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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