Corte costituzionale
Sentenza n. 498/1995
Corte cost., sent. 11 dicembre 1995, n. 498
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 498/1995
- Data di deposito
- 11 dicembre 1995
- Data di decisione
- 23 novembre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:498
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 4, legge n. 482 del 27 ottobre 1988
- art. 6, comma 3, legge n. 482 del 27 ottobre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 21930
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, nella parte in cui, a seguito della introduzione di criteri - nuovi rispetto al previgente regime - per il computo dell'indennita' premio di servizio degli ex dipendenti della disciolta O.N.M.I., con fissazione alla data dell'iscrizione all'INADEL del momento di determinazione di quanto maturato in base all'ordinamento dell'O.N.M.I. stessa, disporrebbe che l'indennita' rimanga "congelata" a quella data, in assenza di meccanismi perequativi analoghi a quelli previsti dalla l. n. 297 del 1982. La normativa impugnata, infatti, salvaguarda il principio di adeguatezza e proporzionalita' della retribuzione perche', riconducendo ad uniformita' ed organicita' la disciplina dei trattamenti di quiescenza e previdenza degli ex dipendenti O.N.M.I., ha sancito il principio della unicita' del rapporto, riconoscendo ad essi una indennita' premio di fine servizio INADEL commisurata all'intero rapporto attraverso la ricongiunzione dei periodi utili; nel contempo, ha curato di evitare che la soppressione dell'Opera si risolvesse in un danno per il personale, cui viene attribuita l'eventuale eccedenza fra l'importo versato per gli accantonamenti e quello determinato in via teorica (art. 6, comma 4). La non comparabilita' fra la posizione di chi abbia concluso il suo rapporto prima della soppressione dell'O.N.M.I. e coloro che l'abbiano proseguito presso un altro ente - per i quali soltanto puo' parlarsi di valutazione e ricongiungimento di diversi periodi - consente poi di escludere il lamentato 'vulnus' al principio di eguaglianza. - Sul trattamento di fine servizio relativo al periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I., S. n. 311/1993 e O. n. 121/1988. Sul trattamento spettante alla fine del rapporto originato dalla successione all'O.N.M.I., S. n. 164/1989. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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