Corte costituzionale
Sentenza n. 487/1995
Corte cost., sent. 20 novembre 1995, n. 487
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 487/1995
- Data di deposito
- 20 novembre 1995
- Data di decisione
- 8 novembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:487
Norme oggetto del giudizio
- art. 3-quinquies, legge n. 575 del 31 maggio 1965
- art. 3-quinquies, comma 2, legge n. 575 del 31 maggio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 22348
Non e' fondata, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto assoggetta al provvedimento di confisca i titolari di beni "oggettivamente pericolosi" (nella specie, quote di una societa' a responsabilita' limitata), per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, cosi' da venire a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento altrui. Infatti, ove, all'esito della temporanea sospensione dall'amministrazione dei beni, emergano elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attivita' di impresa e attivita' mafiosa, ben si spiega la funzione e la legittimita' del provvedimento ablatorio, giacche' gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo rispetto al quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca mira a comprimere. red.: G. Conti
Massima n. 22349
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3-quinquies, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca (avente ad oggetto beni che si ha motivo di ritenere siano frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego) possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-ter, secondo comma, della stessa legge. Essendo stata prevista l'appellabilita' dei provvedimenti di confisca che, a norma dell'art. 2-ter della medesima legge n. 575 del 1965, possono essere adottati nei confronti delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge (persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose o di tipo mafioso), non v'e' ragione alcuna per la quale il medesimo regime non debba trovare applicazione nei confronti dei soggetti che subiscano l'identico provvedimento in base alla disposizione oggetto di impugnativa. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-ter, secondo comma, della stessa legge;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies della medesima legge n. 575 del 1965, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze