Corte costituzionale

Sentenza n. 487/1995

Corte cost., sent. 20 novembre 1995, n. 487

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
487/1995
Data di deposito
20 novembre 1995
Data di decisione
8 novembre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:487

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3-quinquies, legge n. 575 del 31 maggio 1965
  • art. 3-quinquies, comma 2, legge n. 575 del 31 maggio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 22348

Non e' fondata, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto assoggetta al provvedimento di confisca i titolari di beni "oggettivamente pericolosi" (nella specie, quote di una societa' a responsabilita' limitata), per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, cosi' da venire a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento altrui. Infatti, ove, all'esito della temporanea sospensione dall'amministrazione dei beni, emergano elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attivita' di impresa e attivita' mafiosa, ben si spiega la funzione e la legittimita' del provvedimento ablatorio, giacche' gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo rispetto al quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca mira a comprimere. red.: G. Conti

Massima n. 22349

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3-quinquies, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca (avente ad oggetto beni che si ha motivo di ritenere siano frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego) possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-ter, secondo comma, della stessa legge. Essendo stata prevista l'appellabilita' dei provvedimenti di confisca che, a norma dell'art. 2-ter della medesima legge n. 575 del 1965, possono essere adottati nei confronti delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge (persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose o di tipo mafioso), non v'e' ragione alcuna per la quale il medesimo regime non debba trovare applicazione nei confronti dei soggetti che subiscano l'identico provvedimento in base alla disposizione oggetto di impugnativa. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-ter, secondo comma, della stessa legge;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-quinquies della medesima legge n. 575 del 1965, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze