Corte costituzionale
Sentenza n. 479/1995
Corte cost., sent. 31 ottobre 1995, n. 479
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 479/1995
- Data di deposito
- 31 ottobre 1995
- Data di decisione
- 19 ottobre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:479
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia n. 225 del 8 marzo 1995
- art. 3, legge della Regione Lombardia n. 59 del 16 dicembre 1988
Parametri
- art. 3, comma 20, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 117, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
- legge n. 236 del 19 luglio 1993
- art. 22, comma 7, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 8, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 4-bis, decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993
- art. 8, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 30, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 31, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 22, comma 6, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Massime
Massima n. 21793
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost. - in relazione ai principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego, quali si desumono dal d.lgs. n. 29 del 1993 dall'art. 4-bis d.l. n. 148 del 1993 conv. nella l. n. 236 del 1993, dalla legge n. 537 del 1993 e dalla l. n. 724 del 1994 - la legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 (norme transitorie relative al personale assunto per l'attuazione dei progetti finalizzati), in quanto, estendendo al personale, utilizzato ai sensi dell'art. 3 l. reg. n. 59 del 1988 per la realizzazione di progetti finalizzati, gia' approvati dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della legge statale n. 236 del 1993, un meccanismo di sistemazione-assunzione agevolato (mediante selezioni interne per le medesime qualifiche e/o figure professionali per le quali era avvenuta l'assunzione), travolge il principio che esclude sia la reiterabilita' della procedura di sistemazione, sia la assunzione in ruolo stabile per chi, alla data di entrata in vigore della citata l. n. 236 del 1993, avente natura di eccezionale sanatoria, non era legato da un rapporto di impiego temporaneo e, soprattutto, non era ancora stato utilizzato (inizio del servizio). red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 (Norme transitorie concernenti il personale assunto a norma dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 per l'attuazione di progetti finalizzati).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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