Corte costituzionale

Sentenza n. 446/1995

Corte cost., sent. 24 ottobre 1995, n. 446

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
446/1995
Data di deposito
24 ottobre 1995
Data di decisione
18 ottobre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:446

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 4, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • legge n. 144 del 24 aprile 1989

Parametri

Massime

Massima n. 21757

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in l. 24 aprile 1989, n. 144 - nella parte in cui, nel caso di acquisizione di beni e servizi per effetto di lavori di "somma urgenza" senza espletamento dell''iter' approvativo entro la fine dell'esercizio, esclude in ogni caso, ed anche in relazione all'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod. civ., la responsabilita' patrimoniale della P.A. - in quanto, se e' vero che, nel caso di specie, il terzo puo' esperire 'iure proprio' l'azione contrattuale solo nei confronti del funzionario per conseguire il corrispettivo dei lavori, e' vero anche che quest'ultimo, esposto a subire nel proprio patrimonio il depauperamento provocato dall'esercizio nei suoi confronti del diritto dell'altro contraente al conseguimento del prezzo, senza, per contro, avere alcuna specifica azione per rivalersi nei confronti dell'ente nel cui patrimonio si e' prodotto l'arricchimento, puo' esercitare l'azione 'ex' art. 2041 cod. civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito; e, per conseguenza, il contraente privato e' altresi' legittimato, 'utendo iuribus' del funzionario suo debitore, quando il patrimonio dello stesso non offra adeguata garanzia, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria 'ex' art. 2900 cod. civ., anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti del debitore medesimo. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Vibo Valentia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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