Corte costituzionale
Sentenza n. 446/1995
Corte cost., sent. 24 ottobre 1995, n. 446
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 446/1995
- Data di deposito
- 24 ottobre 1995
- Data di decisione
- 18 ottobre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:446
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 4, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- legge n. 144 del 24 aprile 1989
Parametri
Massime
Massima n. 21757
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in l. 24 aprile 1989, n. 144 - nella parte in cui, nel caso di acquisizione di beni e servizi per effetto di lavori di "somma urgenza" senza espletamento dell''iter' approvativo entro la fine dell'esercizio, esclude in ogni caso, ed anche in relazione all'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod. civ., la responsabilita' patrimoniale della P.A. - in quanto, se e' vero che, nel caso di specie, il terzo puo' esperire 'iure proprio' l'azione contrattuale solo nei confronti del funzionario per conseguire il corrispettivo dei lavori, e' vero anche che quest'ultimo, esposto a subire nel proprio patrimonio il depauperamento provocato dall'esercizio nei suoi confronti del diritto dell'altro contraente al conseguimento del prezzo, senza, per contro, avere alcuna specifica azione per rivalersi nei confronti dell'ente nel cui patrimonio si e' prodotto l'arricchimento, puo' esercitare l'azione 'ex' art. 2041 cod. civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito; e, per conseguenza, il contraente privato e' altresi' legittimato, 'utendo iuribus' del funzionario suo debitore, quando il patrimonio dello stesso non offra adeguata garanzia, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria 'ex' art. 2900 cod. civ., anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti del debitore medesimo. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Vibo Valentia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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