Corte costituzionale

Sentenza n. 434/1995

Corte cost., sent. 15 settembre 1995, n. 434

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
434/1995
Data di deposito
15 settembre 1995
Data di decisione
6 settembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:434

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22764

Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', la inapplicabilita' - confermata da consolidata giurisprudenza - delle disposizioni dell'art. 127 cod. proc. pen. per il procedimento in camera di consiglio, alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini della custodia cautelare - riguardo alla quale, per evidenti ragioni di celerita', l'impugnato art. 305, comma 2, si limita a prescrivere che siano sentiti il pubblico ministero e il difensore - non impedisce che le essenziali esigenze di un effettivo, anche se necessariamente semplificato, contraddittorio, siano egualmente salvaguardate. Infatti, in base ai principi affermati in proposito, da ultimo, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, sulla scia di altre pronunce dello stesso giudice di legittimita', deve ritenersi - con una interpretazione della norma aderente al dettato dell'art. 24 Cost. per cui il contraddittorio e' cardine del vigente sistema processuale - che, stante l'eccezionalita' dell'istituto della custodia cautelare (confermata dalle nuove disposizioni introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332), al pubblico ministero incomba il dovere di allegare non soltanto le ragioni della indispensabilita' e della complessita' dell'accertamento (in relazione alla posizione processuale dell'indagato) per cui lo stesso art. 305, comma 2, consente che la proroga sia richiesta, ma anche i motivi per cui non lo si e' potuto compiere durante il decorso ordinario della misura, in modo che la parte, prendendone tempestivamente cognizione, sia posta in grado, entro un congruo termine rimesso alla prudente valutazione del giudice, di esaminare gli atti e allestire le difese. Vanno quindi respinte, in quanto fondate su un non condivisibile presupposto, le censure di incostituzionalita' formulate al riguardo. (Non fondatezza, nel senso di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen. 'in parte qua'). - Sulla garanzia del contraddittorio come connotato essenziale del diritto di difesa, cfr., fra le altre, S. nn. 99/1975 e 190/1970, ed inoltre, riguardo all'applicazione di tale principio in tema di rinnovazione della misura cautelare ex art. 301 cod. proc. pen., S, n. 219/1994. red.: S. P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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