Corte costituzionale
Sentenza n. 432/1995
Corte cost., sent. 15 settembre 1995, n. 432
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 432/1995
- Data di deposito
- 15 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:432
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22759
L'adozione, da parte del giudice per le indagini preliminari, di una misura cautelare personale richiede, ai sensi degli artt. 273, commi primo e secondo, e 292 cod. proc. pen., nonche' dell'art. 275, comma 2 bis, ora introdotto dalla legge n. 332 del 1995, delle motivate valutazioni e previsioni sulla sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza "necessari per la emissione del provvedimento, e, al tempo stesso, sulla non esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento (cause di giustificazione, di non punibilita', di estinzione del reato o della pena) nonche' in ordine alla possibilita' di ottenere, con la eventuale sentenza di condanna, la sospensione condizionale della pena: valutazioni e previsioni che comportano la formulazione di un giudizio di merito (sia pur prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato. Anche in questo caso, percio', in base ai principi affermati dalla Corte, in particolare, nelle sentenze nn. 124 e 186 del 1992 - con le quali, sul presupposto che anche le pronunce del G.I.P. di rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata o, in decisioni su istanze di archiviazione, di ordine al pubblico ministero di formulare l'imputazione, implicano valutazioni sul merito della regiudicanda, e' stata riconosciuta costituzionalmente illegittima la mancata previsione, nell'art. 34 cod. proc. pen., della incompatibilita' dello stesso G.I.P. a partecipare al giudizio dibattimentale - non si giustifica che a tale incompatibilita' il G.I.P. si sottragga quando - come nella specie - abbia disposto nei confronti del rinviato a giudizio una misura cautelare personale, dovendo riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 mira, con l'incompatibilita', ad impedire, cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata da prevenzione. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. - Per la non fondatezza della questione in oggetto, esaminata pero' in diverso contesto, v. S. n. 502/1991; per la illegittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., per la mancata previsione, nello stesso, della incompatibilita' a partecipare al dibattimento per il giudice per le indagini preliminari che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena o ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione, v. oltre a S. nn. 124/1992 e 186/1992, gia' citate nel testo, S. nn. 496/1990, 401/1991 e 502/1991. red.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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