Corte costituzionale
Sentenza n. 430/1995
Corte cost., sent. 12 settembre 1995, n. 430
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 430/1995
- Data di deposito
- 12 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:430
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 6, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 29 gennaio 1979
- legge n. 53 del 28 febbraio 1983
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 16, Costituzione
Massime
Massima n. 22755
Come piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale l'indicazione erronea della disposizione di legge sottoposta al vaglio della Corte, puo' formare oggetto di rettifica quando i termini della questione risultino con sufficiente chiarezza. (Nella specie, nel giudizio promosso riguardo alla norma in virtu' della quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito, "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente", la Corte ha ritenuto che, poiche' i fatti per i quali pende giudizio davanti alla Commissione tributaria 'a qua' risalgono - come risulta dall'ordinanza di rinvio - al 1980, la disposizione regolatrice della fattispecie era bensi', all'epoca, quella dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non pero' con le modifiche apportate - come indicato nell'ordinanza di rimessione - dall'art. 6 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. con modif. in legge 28 febbraio 1983. n. 53), ma con quelle in precedenza addotte dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, la questione potesse essere riferita a tale ultima norma). - Sul richiamato principio v. S. nn. 188/1994 e 142/1993, nonche' O. n. 476/1994. red.: S. P.
Massima n. 22756
La disposizione dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, secondo la quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" - disposizione ora superata per effetto del d.l. n. 331 del 1993, ma tuttora applicabile ai fatti per cui pende giudizio innanzi alla rimettente Commissione tributaria - non puo' dirsi irragionevole o arbitraria. Invero - a parte che, anche alla stregua delle norme allora applicabili (artt. 40, secondo comma, e 48, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituiti dall'art. 1 d.P.R. n. 24 del 1979) il fatto del versamento ad ufficio incompetente, che la norma impugnata mira ad impedire, non parrebbe valutabile, in se', come omissione del versamento stesso - va considerato che nel sistema della legge, la disciplina limitativa in ordine alle dipendenze bancarie abilitate a ricevere i versamenti aveva lo scopo di assicurare agli uffici competenti la disponibilita' immediata dei dati concernenti l'avvenuta effettuazione dei versamenti, in vista del piu' agevole espletamento dei relativi controlli, e altresi' di una regolare ed ordinata gestione dei rimborsi con i fondi della riscossione, e che comunque la contestata modalita' di adempimento rappresento' una significativa evoluzione rispetto al precedente sistema che prevedeva la diretta effettuazione dei versamenti agli uffici IVA. Ne' vale in contrario far richiamo alle differenti discipline vigenti per altri tributi, giacche' - come la Corte ha gia' evidenziato - proprio in materia tributaria non puo' disconoscersi al legislatore la discrezionalita' necessaria per la disciplina delle modalita' di riscossione dei tributi in relazione ai singoli tipi di imposta, nonche' dei termini per i relativi versamenti anche in correlazione con il principio della polisistematicita' dell'ordinamento tributario. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). - Riguardo alla polisistematicita' dell'ordinamento tributario v. O. n. 392/1993. red.: S. P.
Massima n. 22757
La disposizione dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, secondo la quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito, "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" - disposizione ora superata per effetto dell'art. 36 del d.l. n. 331 del 1993, ma tuttora applicabile ai fatti per cui pende giudizio davanti alla rimettente Commissione tributaria - non da' luogo a violazione dell'art. 16 Cost.. Contrariamente a quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, non puo' infatti reputarsi lesivo della liberta' di circolazione garantita dalla norma costituzionale l'occasionale disagio derivante dalla necessita' di adempiere l'obbligazione presso un determinato ufficio, peraltro con la possibilita' di avvalersi della collaborazione di terzi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 16 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). - V. la precedente massima B. red.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze