Corte costituzionale

Sentenza n. 428/1995

Corte cost., sent. 12 settembre 1995, n. 428

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
428/1995
Data di deposito
12 settembre 1995
Data di decisione
6 settembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:428

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
  • legge n. 19 del 14 gennaio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 22673

Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui, nei procedimenti giurisdizionali pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti, consente ai ricorrenti privati soltanto la presentazione e la difesa scritta e non quella orale in udienza. Infatti, al privato non e' interdetto il ricorso alla difesa tecnica e comunque gli e' dato scegliere di affidarsi al ricorso scritto (sollecitando i poteri ufficiosi del giudice) o di coniugare l'atto presentato in sede di autodifesa con una eventuale difesa tecnica successiva. red.: A. Franco

Massima n. 22674

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui, nei procedimenti giurisdizionali pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti, consente ai ricorrenti privati soltanto la presentazione e la difesa scritta e non quella orale in udienza, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra parte privata ed amministrazione convenuta, la quale puo' invece intervenire direttamente anche nella fase orale della discussione. Infatti, non e' intrinsecamente irrazionale la scissione delle modalita' di esercizio del diritto di difesa, perche' questo puo' essere diversamente regolato, anche attraverso una totale o parziale eliminazione dell'onere del patrocinio, qualora ricorrano plausibili giustificazioni. Nella fattispecie la diversita' di trattamento e' giustificata dal fatto che il funzionario dell'amministrazione e' dotato di una qualificazione tecnico-giuridica, talvolta altamente specialistica, che lo legittima a difendere l'ente nelle varie fasi processuali, mentre il privato (facultizzato comunque a scegliere la difesa tecnica) generalmente ne e' privo. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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