Corte costituzionale
Sentenza n. 428/1995
Corte cost., sent. 12 settembre 1995, n. 428
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 428/1995
- Data di deposito
- 12 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:428
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- legge n. 19 del 14 gennaio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 22673
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui, nei procedimenti giurisdizionali pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti, consente ai ricorrenti privati soltanto la presentazione e la difesa scritta e non quella orale in udienza. Infatti, al privato non e' interdetto il ricorso alla difesa tecnica e comunque gli e' dato scegliere di affidarsi al ricorso scritto (sollecitando i poteri ufficiosi del giudice) o di coniugare l'atto presentato in sede di autodifesa con una eventuale difesa tecnica successiva. red.: A. Franco
Massima n. 22674
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui, nei procedimenti giurisdizionali pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti, consente ai ricorrenti privati soltanto la presentazione e la difesa scritta e non quella orale in udienza, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra parte privata ed amministrazione convenuta, la quale puo' invece intervenire direttamente anche nella fase orale della discussione. Infatti, non e' intrinsecamente irrazionale la scissione delle modalita' di esercizio del diritto di difesa, perche' questo puo' essere diversamente regolato, anche attraverso una totale o parziale eliminazione dell'onere del patrocinio, qualora ricorrano plausibili giustificazioni. Nella fattispecie la diversita' di trattamento e' giustificata dal fatto che il funzionario dell'amministrazione e' dotato di una qualificazione tecnico-giuridica, talvolta altamente specialistica, che lo legittima a difendere l'ente nelle varie fasi processuali, mentre il privato (facultizzato comunque a scegliere la difesa tecnica) generalmente ne e' privo. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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