Corte costituzionale

Sentenza n. 424/1995

Corte cost., sent. 12 settembre 1995, n. 424

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
424/1995
Data di deposito
12 settembre 1995
Data di decisione
6 settembre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:424

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 10, legge n. 498 del 23 dicembre 1992
  • art. 35, legge n. 457 del 5 agosto 1978
  • art. 10, comma 1, lett. b), legge n. 60 del 14 febbraio 1963
  • art. 10, co 1 l. c), comb.disp., legge n. 60 del 14 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 22746

In base ai principi gia' affermati dalla Corte in altra occasione circa la esclusiva finalita' dei contributi GES.CA.L. posti a carico dei lavoratori dipendenti - finalita' ribadita dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - alla soddisfazione delle esigenze abitative degli stessi lavoratori, lo storno da tali finalita', operato questa volta dall'art. 1, comma decimo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - che dispone la proroga dei contributi fino al 31 dicembre 1995 - col destinare una parte delle complessive risorse, fino al limite di 250 miliardi di lire, alla realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui ai decreti-legge nn. 426 e 471 del 1992, in tal modo ammettendo alla fruizione di una parte dei contributi, soggetti individuati, a prescindere dalla qualita' di lavoratori dipendenti, soltanto in funzione della subita incidenza nel loro patrimonio immobiliare degli effetti distruttivi di quelle calamita', oltre a palesarsi irragionevole in se', comporta anche una equiparazione di trattamento di situazioni diverse lesiva del principio di eguaglianza. Percio' - assorbita la censura, avanzata, in subordine, in riferimento all'art. 53 Cost., riguardo alla stessa imposizione dei contributi - il citato art. 1, comma decimo, legge n. 498 del 1992 deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., limitatamente al parziale utilizzo dei contributi - previsto nei periodi secondo e terzo - per le diverse su cennate finalita'. - Con identica 'ratio decidendi', su questione vertente sulla norma, di analogo contenuto, prevista dall'art. 22, legge 11 marzo 1988, n. 67, S. n. 241/1989. red.: S. P.

Massima n. 22747

L'art. 1, comma decimo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nel prorogare, fino al 31 dicembre 1995, il regime normativo dei contributi GES.CA.L., lo ha recepito tal quale esso era presente nell'ordinamento al momento della sua entrata in vigore, comprensivo quindi - anche - della ripristinata (dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67) destinazione dei contributi, in linea generale, alle finalita' originarie relative alle esigenze abitative dei soli lavoratori dipendenti. Non puo' percio' dirsi che l'imposizione dei contributi a questa sola categoria di lavoratori - cosi' come prevista dal combinato disposto degli artt. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 35 della legge 4 agosto 1978, n. 457 - sia in contrasto con i principi della eguaglianza e della capacita' contributiva perche' - come ha erroneamente sostenuto il giudice rimettente - in conseguenza della erogazione di parte dei contributi disposta dall'art. 35 della legge n. 457 del 1978 a favore degli I.A.C.P., si sarebbe avuta una estensione della platea dei beneficiari del provvedimento ai lavoratori autonomi - benche' non incisi dai contributi - come potenziali assegnatari delle abitazioni costruite dai suddetti istituti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 35 legge 5 agosto 1978, n. 457). - Con 'ratio decidendi' in parte identica, su questione concernente lo stesso art. 35, legge n. 457 del 1978, S. n. 241/1989. red.: S. P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) limitatamente al secondo periodo ("Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426") ed al terzo periodo ("Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità di attuazione.");

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) e 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, (Norme per l'edilizia residenziale) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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