Corte costituzionale
Sentenza n. 421/1995
Corte cost., sent. 8 settembre 1995, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 421/1995
- Data di deposito
- 8 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:421
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 166 del 1° giugno 1991
- art. 9-bis, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
- art. 12, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 3, legge n. 321 del 23 ottobre 1992
- decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 38, Costituzione
Massime
Massima n. 22794
Anche nel caso in cui la Corte sollevi dinanzi a se' una questione di legittimita' costituzionale, i soggetti non aventi titolo per intervenire nel giudizio 'a quo' possono intervenire nel giudizio di costituzionalita' soltanto quando dimostrino un interesse diretto ed individualizzato, ravvisabile quando l'esito del giudizio di costituzionalita' incida direttamente su una posizione giuridica specificamente propria dell'interveniente. Cio' si verifica, ad esempio, quando la legge impugnata sia gia' stata applicata, con un provvedimento individuale, nei confronti dell'interveniente; oppure quando dalla definizione dell'incidente di costituzionalita' dipenda la legittimazione, attualmente mancante, ad intervenire nel giudizio principale; o ancora quando l'interesse di cui e' titolare l'interveniente, pur se formalmente esterno rispetto ad un giudizio cautelare da cui proviene l'ordinanza di rimessione, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale in quanto incompatibile con l'interesse fatto valere dalla domanda di provvedimento di urgenza. Non e' invece sufficiente a fondare un diritto di intervento, il generico interesse, comune ad una generalita' di soggetti, ad una dichiarazione di infondatezza della questione, giacche' altrimenti il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' sarebbe travolto dalla possibilita' di un numero indeterminato di interventi in difesa della legge o contro la stessa. (Nella specie, a seguito dell'ordinanza n. 225 del 1995, con la quale la Corte aveva sollevato dinanzi a se' questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, la Confindustria e la s.p.a. Fiat avevano chiesto di intervenire perche' una eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma impugnata avrebbe comportato a loro carico una posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali, allo stato legislativamente esclusa. La Corte ha ritenuto tale interesse generico e comune a tutti i datori di lavoro versanti nelle medesime condizioni, e quindi insufficiente a fondare il diritto di intervento). - V. sent. nn. 20/1982, 429/1991, 314/1992, 315/1992. red.: A. Franco
Massima n. 22795
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'operativita' del principio di eguaglianza non e' unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina piu' favorevole, evocata come 'tertium comparationis', ma puo' dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio della disciplina di maggior favore. Quando sia dedotta la violazione dell'art. 3 Cost., l'evoluzione della coscienza sociale, sempre piu' ostile alle pressioni corporative sui pubblici poteri, e la grave crisi della finanza pubblica, che rende sempre meno sopportabili i costi di sentenze generalizzatrici di trattamenti di favore, impongono un controllo piu' diffuso e penetrante della legittimita' costituzionale della norma di privilegio indicata come termine di raffronto per ottenere una sentenza additiva che allarghi il campo di applicazione della norma, essa stessa fatta oggetto di impugnazione, oppure una sentenza caducatrice di una diversa disposizione escludente dal trattamento piu' favorevole un'altra categoria. - V. sent. n. 62/1994, 219/1995; ord. n. 100/1970, 230/1975, 95/1980, 136/1982. red.: A. Franco
Massima n. 22796
Poiche' la norma di favore o di privilegio puo' essere rimossa solo in quanto ne sia accertata la sua contrarieta' all'art. 3 Cost., per difetto di un ragionevole motivo giustificativo, o ad un altro principio costituzionale, non rileva l'obiezione che la retroattivita' della dichiarazione di illegittimita' costituzionale collide con il principio dello affidamento. Invero gli appartenenti alla categoria privilegiata non possono fondare una aspettativa legittima sopra una norma costituzionalmente illegittima. red.: A. Franco
Massima n. 22797
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma di favore o di privilegio non interferisce nella discrezionalita' del legislatore, il quale rimane libero di intervenire come meglio crede per riordinare la materia riconducendone la disciplina a razionalita'. red.: A. Franco
Massima n. 22798
Dalla disciplina costituzionale in vigore non e' dato desumere, per i diritti di natura economica, una particolare protezione contro l'eventualita' di norme retroattive, salvo soltanto il limite del principio di ragionevolezza. - V. Sent. n. 6/1994. red.: A. Franco
Massima n. 22799
La funzione peculiare della legge di interpretazione autentica e' quella di determinare il significato che, fin dall'origine, deve essere ascritto alla disposizione interpretata come il solo significato "vero". La retroattivita' propria dell'interpretazione autentica non tollera logicamente eccezioni al significato attribuito alla legge interpretata. Invero, una disposizione che introduce una eccezione ad una regola generale non interpreta la regola, ma e' portatrice di un 'novum'. L'art. 9 bis, co. 1, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, non ha natura di norma interpretativa, perche' il suo contenuto e' logicamente incompatibile con il concetto di interpretazione autentica. Infatti, se si trattasse davvero di una legge che sostituisce retroattivamente all'interpretazione giudiziale dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969 una interpretazione restrittiva, tale da sottrarre alla nozione legale di retribuzione imponibile le somme erogate dai datori di lavoro a fondi previdenziali aziendali, i versamenti contributivi previsti nel secondo periodo del medesimo comma dovrebbero ritenersi, gia' nel momento in cui furono effettuati, pagamenti indebiti e quindi ripetibili. Il legislatore sarebbe cosi' caduto in una contraddizione formale, qualificando quei versamenti in pari tempo come mai dovuti e non soggetti all'azione di ripetizione dell'indebito. E poiche' l'interpretazione ascrittiva di un significato contraddittorio va scartata quando sia oggettivamente possibile una interpretazione diversa esente da irrazionalita' formali, la disposizione va qualificata come norma innovatrice dotata di retroattivita' con l'espediente della autodefinizione quale norma interpretativa. L'art. 9 bis cit., invero, non interpreta la regola, ma aggiunge una nuova eccezione a quelle elencate nel secondo comma dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, ossia non esclude un significato gia' insito nell'art. 12, primo comma, bensi' limita la portata normativa della regola mediante la statuizione di un deroga. Percio' la norma contenuta nel secondo periodo dell'art. 9 bis, primo comma, forma una eccezione all'eccezione, privando del beneficio della retroattivita' della deroga i versamenti contributivi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione. - V. Sent. n. 376/1995. red.: A. Franco
Massima n. 22800
Solo con l'entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 321 (art. 3), attuata dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' venuto meno (senza efficacia retroattiva) per i fondi di previdenza complementare il referente dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, con la conseguenza che dopo queste leggi le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono piu' definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione imponibile ai sensi e agli effetti dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, potendo (e dovendo) formare oggetto soltanto di un contributo di solidarieta' alla previdenza pubblica, il quale non e' un contributo previdenziale in senso tecnico. red.: A. Franco
Massima n. 22801
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 9 bis, primo comma, primo periodo, del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui esonera dal pagamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale - dovuti fino alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali - i datori di lavoro che alla data suddetta non abbiano ancora provveduto al pagamento o abbiano adempiuto posteriormente. Invero, il contributo di solidarieta' e' una contropartita necessaria dell'esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare dalla base imponibile per la determinazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale. Pertanto la norma impugnata, in quanto concede una sanatoria totale senza alcuna contropartita analoga al "contributo di solidarieta'" imposto per il futuro dal comma successivo, si pone in contrasto col principio di razionalita'-equita' (art. 3 Cost.) coordinato col principio di solidarieta', col quale deve integrarsi l'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. Invero, l'impostazione deontologica (e non meramente utilitaristica) della giustizia nella Costituzione esige che la tutela dell'interesse individuale dei lavoratori provvisti delle risorse occorrenti per fruire di una forma di previdenza complementare non vada disgiunta - in misura proporzionata - da un dovere specifico di cura dell'interesse pubblico a integrare le prestazioni previdenziali, altrimenti inadeguate, spettanti ai soggetti economicamente piu' deboli. Del resto, il principio di solidarieta' (art. 2 Cost.) non consente che il finanziamento della previdenza privata integrativa, soprattutto se alimentato da redditi medio-alti, sia interamente esentato da contribuzione alla previdenza pubblica. - V. Sent. nn. 427/1990, 240/1994. red.: A. Franco
Massima n. 22802
E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 bis, co. 1, secondo periodo, del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui esclude il diritto di ripetizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale effettuati dai datori di lavoro anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali, sollevata sotto il profilo della irrazionale disparita' di trattamento, in ragione di un dato puramente temporale, rispetto ai lavoratori che alla data suddetta non abbiano ancora provveduto al pagamento, per i quali e' invece previsto l'esonero dal pagamento dei contributi stessi. Infatti, con la medesima decisione, e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale della norma assunta come 'tertium comparationis' (art. 9 bis, co. 1, primo periodo, del d.l. n. 103 del 1991) a sostegno della dedotta violazione del principio di eguaglianza. - V. la precedente massima H. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 103 del 1991, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il relatore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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