Corte costituzionale
Sentenza n. 413/1995
Corte cost., sent. 27 luglio 1995, n. 413
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 413/1995
- Data di deposito
- 27 luglio 1995
- Data di decisione
- 20 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:413
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22656
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui prevede che l'indennita' di mobilita' per disoccupazione da crisi o cessazione di azienda competa solo agli iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi del precedente art. 4 e non a chi non vi sia stato inserito per non avere il datore di lavoro attivato o esaurito la prescritta procedura, sollevata sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori licenziati per lo stesso motivo a seconda che un soggetto, indifferente ai rapporti che conseguono alla sua condotta, abbia o meno provveduto al compimento di atti formali, quale e' la procedura di mobilita'. Infatti, l'iscrizione nelle liste, lungi dal costituire un adempimento meramente formale, comporta, oltre ad uno speciale onere contributivo a carico del datore di lavoro, il sorgere di uno 'status' per il lavoratore, dal quale discendono plurime conseguenze strettamente legate alla percezione della prestazione previdenziale, fra cui una serie di obblighi (partecipazione a corsi di riqualificazione, chiamata a servizi di pubblica utilita', cancellazione per comportamenti non collaborativi). Del complesso di rapporti interconnessi che sorgono con l'iscrizione nelle liste di mobilita', quello avente ad oggetto il diritto alla percezione all'indennita' di mobilita' e' il principale, ma non l'unico, sicche' trova una ragionevole giustificazione la disciplina differenziata tra lavoratori iscritti o non iscritti nelle liste, per i quali ultimi una eventuale estensione del solo diritto all'indennita', disancorata da tutti gli altri effetti collaterali che conseguono all'iscrizione, costituirebbe una indebita situazione di privilegio. red.: A. Franco
Massima n. 22657
Non e' fondata, in riferimento all'art. 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui prevede che l'indennita' di mobilita' per disoccupazione da crisi o cessazione di azienda competa solo agli iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi del precedente art. 4 e non a chi non vi sia stato inserito per non avere il datore di lavoro attivato o esaurito la prescritta procedura, sollevata sotto il profilo della perdita per il lavoratore di una prestazione previdenziale a causa di un comportamento arbitrario del datore di lavoro. Infatti, dall'inadempimento di quest'ultimo consegue direttamente la mancata iscrizione nella lista e, soltanto in quando mediata da tale mancanza, discende l'ulteriore conseguenza della non percezione del beneficio (oltre che del non prodursi degli altri effetti anche sfavorevoli per il lavoratore). Resta peraltro salva la questione, se e quando prospettata, sulla costituzionalita' della disciplina (non gia' del presupposto dell'indennita' di mobilita', ma) della stessa iscrizione nelle liste di mobilita' (art. 4 della stessa legge) ove si ritenga che l'iniziativa della comunicazione ai competenti uffici dell'elenco dei lavoratori in mobilita' o destinatari di licenziamento collettivo sia rimessa esclusivamente al datore di lavoro. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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