Corte costituzionale
Sentenza n. 391/1995
Corte cost., sent. 26 luglio 1995, n. 391
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 391/1995
- Data di deposito
- 26 luglio 1995
- Data di decisione
- 20 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:391
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5-bis, legge n. 359 del 8 agosto 1992
- decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 15, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 72, Costituzione
Massime
Massima n. 22480
La valutazione preliminare dei presupposti della necessita' e dell'urgenza investe, secondo il disposto costituzionale, solo la fase della decretazione di urgenza esercitata dal Governo e non puo' estendersi alle norme che le Camere, in sede di conversione del decreto-legge, possono avere introdotto come disciplina "aggiunta" a quella dello stesso decreto. Pertanto, il fatto che l'impugnato art. 5 bis della l. 8 agosto 1992, n. 359 (di conv. del d.l. 11 luglio 1992, n. 333) - recante "misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" - sia stato introdotto dal Parlamento nel corso dell'esame di un disegno di legge di conversione rende del tutto non pertinente il richiamo all'art. 77 Cost. ed ai requisiti ivi contemplati in relazione ai decreti-legge. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 77 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del d.l. 11 luglio 1992, n. 333). - V. massime B e C. red.: G.L. rev.: S.P.
Massima n. 22481
La previsione di un vincolo rispetto ai contenuti del decreto-legge, introdotto con l'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - dove, ad integrazione dell'art. 77 Cost., si stabilisce che i dd.ll. "devono contenere misure di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo" - e' sprovvista della forza costituzionale e risulta peraltro riferita al contenuto del d.l. ne' puo' essere, di conseguenza, estesa al caso in esame, dove si ha riguardo al contenuto di una norma (art. 5-bis) non contenuta nel testo originario del decreto-legge n. 333 del 1992, ma aggiunta ad esso dalla legge di conversione n. 359 del 1992. Peraltro la disciplina dell'indennita' di esproprio, contenuta in tale disposizione, non si presenta dissonante con il quadro delle misure dettate, ai fini del risanamento della finanza pubblica, dal decreto-legge n. 333, misure che hanno investito il contenuto della spesa pubblica e non soltanto la materia tributaria. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 77 Cost. - in relazione all'art. 15, legge 23 agosto 1988, n. 400 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, legge 8 agosto 1992, n. 359, di conv. del d.l. 11 luglio 1992, n. 333). - V. le massime A e C. red.: G. L. rev.: S. P.
Massima n. 22482
L'art. 72 Cost. affianca al procedimento ordinario di approvazione della legge alcuni procedimenti speciali la cui disciplina viene affidata ai regolamenti parlamentari, tra i quali possono essere ricompresi anche quello relativo all'approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nonche' quello concernente la posizione della questione di fiducia da parte del Governo sull'approvazione o reiezione di emendamenti da articoli di progetti di legge. Nella specie - vertendosi in tema di approvazione di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia - il punto da sottolineare e' che l'approvazione delle Camere si e' perfettamente adeguata al rispetto delle previsioni regolamentari concernenti sia l'una che l'altra procedura: con la conseguenza che la discussione e la votazione si e' venuta a concentrare - ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del Reg. Camera - sull'articolo unico del disegno di conversione e sui relativi emendamenti. Pertanto, il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare speciale relativa all'approvazione di un disegno di legge di conversione, su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia, conduce a escludere che nel caso in esame si sia potuta configurare la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost. che il giudice 'a quo' contesta. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 72 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del d.l. 11 luglio 1992, n. 333). - V. le precedenti massime A e B. red.: G. L. rev.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in relazione agli artt. 72 e 77 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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