Corte costituzionale

Sentenza n. 390/1995

Corte cost., sent. 26 luglio 1995, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
390/1995
Data di deposito
26 luglio 1995
Data di decisione
20 luglio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:390

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 21 del 29 gennaio 1986
  • art. 26, comma 3, legge n. 21 del 29 gennaio 1986
  • art. 9, comb.disp., legge n. 45 del 5 marzo 1990
  • art. 26, comma 2, legge n. 21 del 29 gennaio 1986
  • art. 26, comma 1, legge n. 21 del 29 gennaio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 22464

Come la Corte ha gia' avuto occasione di affermare, nel nostro sistema costituzionale non e' affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni modificative, in senso sfavorevole per i beneficiari, della disciplina di rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall' art. 25, secondo comma, Cost.). Unica condizione essenziale e' che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. - Cfr., in relazione a questioni in materia pensionistica, S. nn. 573/1990, 822/1988 e 349/1985. red.: S. P.

Massima n. 22465

Non puo' dirsi che il piu' rigoroso regime adottato, dall'art. 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per gli iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, riguardo ai requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con la elevazione del minimo di anni di contribuzione effettiva richiesti (da 25 a 30 e, da 20 a 25, per coloro che abbiano compiuto almeno 65 e, rispettivamente, 70 anni di eta') dia luogo, per la sua incidenza peggiorativa su situazioni sostanziali di aspettativa di diritto fondate sulla normativa originariamente stabilita dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, ad un regolamento irrazionale tale da frustrare, in contrasto con l'art. 3 Cost., l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica. La disposizione impugnata trova infatti giustificazione - nel quadro della piu' generale riforma della previdenza dei liberi professionisti, attraverso il passaggio dalla fase della mutualita' a quella della solidarieta', - nell'inderogabile esigenza di assicurare un equilibrato andamento del bilancio della cassa di previdenza, ed ovviare cosi' alla possibile insorgenza di notevoli difficolta' finanziarie pregiudizievoli per l'attuazione delle stesse finalita' previdenziali. Neppure e' configurabile una lesione dell'art. 38 Cost., per il rispetto del quale e' sufficiente che al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali, le quali, peraltro, nella fattispecie, appaiono sufficientemente garantite, oltre che dalla graduale disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 28, commi 1, 2 e 3, della stessa legge n. 21 del 1986 e 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45, dalla facolta' - riconosciuta a sua volta dall'art. 21 della legge n. 21 del 1986 agli iscritti alla Cassa di previdenza, le cui aspettativa, maturate durante l' 'iter' di formazione del diritto al trattamento di vecchiaia, pur non risultando soddisfatti i minimi contributivi stabiliti dalla nuova normativa, avevano raggiunto un elevato livello - di attendere il maturare di tali requisiti, salvo a richiedere la restituzione dei contributi versati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 21). - V. la precedente massima A. Riguardo alle implicazioni della struttura di tipo solidaristico ora adottata per i sistemi pensionistici dei liberi professionisti, v. inoltre, S. nn. 88/1995 e 133/1984. red.: S.P.

Massima n. 22470

E' da escludersi che la disciplina transitoria adottata dall'art. 26, commi 1, 2 e 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 - come integrati e interpretati dall'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 - in virtu' della quale i nuovi piu' onerosi requisiti di concedibilita' della pensione di vecchiaia fissati per gli iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, dall'art. 2, comma 1, della stessa legge n. 21 del 1986 - attraverso la elevazione, dei minimi di anni di effettiva contribuzione prescritti, da 25 a 30, per coloro che abbiano compiuto i 65 anni anni di eta', e rispettivamente, da 20 a 25 per coloro che ne abbiano compiuti 70 - non si applicano a coloro che abbiano compiuto rispettivamente, i 65 o i 70 anni di eta' prima dell'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, vulneri i principi costituzionali della razionalita' e della eguaglianza, e della tutela previdenziale. Tale previsione normativa appare infatti adeguata al prefisso scopo di consentire che il nuovo regime istituito si coordinasse al precedente in modo da evitare la vanificazione di aspettative gia' legittimamente createsi, ed, insieme, irragionevoli disparita' di trattamento tra assicurati. Che' se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo (il quale, essendo nato il 6 giugno del 1922, risulta aver compiuto i 65 anni di eta' dopo l'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, senza che a quella data fosse maturato il requisito dei 25 anni di iscrizione e contribuzione, e maturato i 20 anni di iscrizione e contribuzione solo alla fine del 1991 nell'imminenza del compimento dei 70 anni di eta') sono rimasti fuori anche dalla norma transitoria, cio' e' avvenuto - a parte la evidente disomogeneita' delle posizioni poste a confronto - perche' le loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale - non erano pervenute ad un livello di consolidamento cosi' elevato da creare quell'affidamento, nella conservazione della precedente normativa, necessario per poter ritenere costituzionalmente imposta - secondo i principi enunciati in materia della Corte - la estensione della impugnata norma transitoria all'ipotesi in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, 2 e 3, legge 29 gennaio 1986, n. 21, e 9, legge 5 marzo 1990, n. 45). - V. le precedenti massime A e B. red.: S. P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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