Corte costituzionale

Sentenza n. 388/1995

Corte cost., sent. 26 luglio 1995, n. 388

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
388/1995
Data di deposito
26 luglio 1995
Data di decisione
20 luglio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:388

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 8, legge n. 297 del 29 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 22447

Riguardo alle modalita' di liquidazione delle pensioni previdenziali, va ancora una volta precisato e sottolineato che la discrezionalita' del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, incontra un limite intrinseco nella esigenza - fondata sui valori di giustizia e di equita' connaturati a principi sanciti dagli artt. 3 e 38 Cost. - che nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) sia destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione gia' consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata 'in itinere'. In forza di tali principi, nell'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - del lavoratore dipendente prepensionato perche' sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia conseguito, in costanza di rapporto di lavoro, la prescritta anzianita' assicurativa e contributiva obbligatoria, non puo' ritenersi consentito che, dovendo assumersi a base della liquidazione la contribuzione figurativa, per effetto dell'impugnato art. 3, ottavo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, - che determina il periodo di retribuzione pensionabile in coincidenza con le ultime 260 settimane contributive - a causa della flessione della retribuzione verificatasi nel caso in tale periodo e oltretutto in nessun modo ascrivibile ad una autonomia di scelta dell'interessato, si abbia un depauperamento della pensione. Pertanto, in base alla stessa 'ratio decidendi' per cui il citato art. 3, ottavo comma, e' stato dichiarato illegittimo (sent. nn. 307 del 1989, 428 del 1992 e 264 del 1994) - in giudizi attinenti alla prosecuzione del rapporto assicurativo, rispettivamente, con contribuzione volontaria od obbligatoria, ai fini della pensione di vecchiaia o di anzianita' - nella parte in cui non prevedeva che la pensione da liquidarsi al lavoratore venuto a trovarsi nella suddetta situazione, non potesse comunque essere inferiore a quella che gli sarebbe spettata sulla base delle contribuzioni gia' effettuate al raggiungimento dell'eta' pensionabile, la disposizione censurata deve essere dichiarata illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., anche nella parte in cui, in relazione all'ipotesi del lavoratore sottoposto ad integrazione salariale, omette di salvaguardare la posizione da lui gia' acquisita al raggiungimento della soglia minima di pensionabilita'. Con la avvertenza che il riconoscimento - che ne consegue - della facolta' del lavoratore di optare per il periodo di contribuzione piu' favorevole, non potrebbe comunque sommarsi ad altri eventuali vantaggi. - Cfr. S. nn. 307/1989, 428/ 1992 e 264/1994, gia' citate nel testo. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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