Corte costituzionale
Sentenza n. 382/1995
Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 382
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 382/1995
- Data di deposito
- 25 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:382
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge n. 217 del 30 luglio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 22438
La previsione dell'rt. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217, secondo la quale, ai fini della verifica del requisito della non abbienza che da' diritto al patrocinio pubblico, i redditi dell'interessato si cumulano con quelli conseguiti da ciascuno dei componenti la famiglia solo in caso di convivenza e non, invece, quando si abbia un mero, anche se apprezzabile, collegamento economico (concretantesi in aiuti, sovvenzioni, contributi) tra non conviventi, non da' luogo a violazione degli artt. 2, 24, terzo comma, e 3 Cost.. Per il suo carattere obiettivo e l'agevole riscontrabilita', infatti, il discrimine della convivenza e' certamente funzionale alle esigenze di effettiva solidarieta' e garanzia della difesa nei confronti del non abbiente poste dai precetti costituzionali; ne' sussiste, data la disomogeneita' delle situazioni comparate, la denunciata disparita' di trattamento. D'altra parte, dato che - come la Corte ha gia' avuto occasione di precisare - nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, terzo comma, Cost., dell'art. 3, comma 2, legge 30 luglio 1990, n. 217). - V. S. n. 144/1992. red.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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