Corte costituzionale
Sentenza n. 378/1995
Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 378
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 378/1995
- Data di deposito
- 25 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:378
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei trasporti n. 550 del 20 luglio 1994
Parametri
- art. 97, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 14 gennaio 1972
Massime
Massima n. 22427
Il regolamento emanato, per la disciplina dello sci nautico in acque interne, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 - impugnato dalla Regione Piemonte per conflitto di attribuzione - contiene norme (circa il tempo in cui tale attivita' e' consentita, i requisiti dei conduttori e dei natanti, la delimitazione degli spazi, il divieto di posizionamento degli impianti in prossimita' dei porti, delle loro imboccature, delle zone riservate alla pesca, le modalita' con cui devono avvenire la partenza e il rientro ecc.) senza dubbio incidenti su aspetti di interesse esclusivamente locale, attinenti a materia - quella della navigazione interna e dei porti lacuali - che gli artt. 117 e 118 Cost. attribuiscono alla competenza legislativa e amministrativa delle regioni a statuto ordinario, e a funzioni che l'art. 5, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, e 97 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, hanno ad esse trasferite. Il provvedimento statale, pero', pur investendo aspetti che possono richiedere indirizzi unitari e criteri di valutazione omogenei sul territorio nazionale, non si configura, sotto l'aspetto formale e sostanziale, come atto di indirizzo e coordinamento, ma come fonte di una disciplina di dettaglio, qualificabile, rispetto alle regioni, come suppletiva e, in quanto tale - secondo i principi stabiliti al riguardo dalla Corte - efficace soltanto per il tempo in cui le regioni non provvedono a disciplinare autonomamente la materia. Pertanto, in Piemonte, dopo la specifica regolamentazione adottata dalla Regione (v. i decreti del Presidente della Giunta regionale 4 maggio, 17 giugno e 1 luglio 1992 sulla navigazione nei laghi di Avigliana, Margozzo, Orta e Viverone) il censurato decreto ministeriale e' inapplicabile, cosicche', non sussistendo - nel caso - la denunciata invasivita', il sollevato conflitto deve essere dichiarato inammissibile. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550, promosso con ricorso della Regione Piemonte nei confronti dello Stato). - Sul carattere solo transitorio e suppletivo della normazione statale di dettaglio in materie di competenza regionale cfr. S. nn. 49/1991 e 165/1989; riguardo ad altre questioni in materia di navigazione interna, v. inoltre S. nn. 216/1993 e 478/1991. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne), promosso dalla Regione Piemonte nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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