Corte costituzionale

Sentenza n. 374/1995

Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 374

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
374/1995
Data di deposito
25 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:374

Norme oggetto del giudizio

  • art. 97, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 22402

Col far decorrere il termine di decadenza di 180 giorni per l'inizio del procedimento disciplinare a carico degli impiegati civili dello Stato, in seguito a sentenza penale di proscioglimento per motivi diversi (nella specie: per amnistia e prescrizione) dalla insussistenza del fatto o dal non essere stato il fatto commesso dall'impiegato, dalla data in cui la sentenza penale e' divenuta irrevocabile, anche nei casi in cui la sentenza, essendo stata impugnata, diviene definitiva solo con la sentenza o con la ordinanza che respingono, o dichiarano inammissibile, la impugnazione, l'art. 97, terzo comma, d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si pone in contrasto con il principio - gia' affermato dalla Corte nella decisione di altra questione sulla medesima norma, e che trova fondamento nei principi costituzionali della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione - secondo cui la decorrenza del termine di decadenza, ai fini del bilanciamento tra i contrapposti interessi sottesi alla potesta' disciplinare della pubblica amministrazione, deve essere ancorata ad un evento obiettivamente certo. Finche' la sentenza o la ordinanza conclusive del procedimento penale non siano state depositate, infatti, per l'amministrazione si ha una reale incertezza sia in ordine alla conoscenza tempestiva della data di irrevocabilita', sia in ordine alla valutazione del fatto da apprezzare in ambito disciplinare, sicche' l'esercizio dell'azione disciplinare potrebbe risultare estremamente difficoltoso o addirittura precluso. Per la violazione degli artt. 3 e 97, che ne consegue, il citato art. 97, terzo comma, deve essere quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla data di deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva alla data in cui si verifica l'irrevocabilita' della pronuncia di proscioglimento. - Cfr. S. n. 264/1990. red.: S. P.

Massima n. 22407

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a parte che, in altro giudizio, e' gia' stata disattesa dalla Corte - la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma impugnata, pronunciata in questo, in accoglimento di altra censura, nella parte in cui non prevede che, nei casi in cui la sentenza di proscioglimento, essendo stata impugnata, sia divenuta irrevocabile in seguito alla sentenza o alla ordinanza con cui la impugnazione sia stata respinta o dichiarata inammissibile, il termine di decadenza per l'inizio dell'azione disciplinare decorra dalla data del deposito di tali decisioni conclusive, appare idonea a garantire le esigenze poste dal remittente a base della doglianza, senza interferire in ambiti di scelte affidate alle determinazioni legislative in materia. - V. S. n. 264/1990 e massima precedente. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell' art. 97, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla data di deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva alla data in cui si verifica l'irrevocabilità della pronuncia di proscioglimento;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), relativamente alla parte in cui non prevede a carico dei responsabili degli uffici giudiziari un obbligo di trasmissione della notizia della irrevocabilità della sentenza di proscioglimento alla pubblica amministrazione di appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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