Corte costituzionale
Sentenza n. 366/1995
Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 366
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 366/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:366
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 111 del 27 gennaio 1992
- art. 2, decreto legislativo n. 111 del 27 gennaio 1992
- art. 15, decreto legislativo n. 111 del 27 gennaio 1992
- art. 17, decreto legislativo n. 111 del 27 gennaio 1992
Parametri
- art. 32, Costituzione
- art. 6, legge n. 283 del 30 aprile 1962
- art. 5, legge n. 283 del 30 aprile 1962
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 22319
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'quo' in base ad una condivisibile interpretazione di una sentenza (n. 10371 del 1994) delle Sezioni unite della Corte di cassazione, e' da escludersi che con la intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 17 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 (emanato in attuazione alla direttiva CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), della legge 29 marzo 1951, n. 327 (gia' recante la disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici e da qualificarsi 'lex specialis') determinate infrazioni, come l'uso di additivi chimici, - in questione nel processo di provenienza - se commessi riguardo a tali prodotti debbano considerarsi depenalizzate e quindi non piu' configurabili come reati. Alla stregua delle disposizioni degli artt. 2 e 15 dello stesso decreto legislativo del 1992, e dell'art. 2, lett. d), della legge di delega 29 dicembre 1990, n. 428 (recante norme per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea) concernenti, rispettivamente, l'obbligo di conformita' dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare - nei limiti delle relative finalita' nutrizionali - alle disposizioni previste per i prodotti alimentari di uso corrente; la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato", espressa riguardo all'applicabilita' delle sanzioni amministrative alle violazioni ivi previste, e la salvezza delle norme penali vigenti, deve infatti ritenersi che nell'ipotesi in cui il prodotto destinato ad una alimentazione particolare non risulti conforme alle disposizioni previste per gli alimenti di uso corrente, trovino applicazione le sanzioni penali stabilite dalla 'lex generalis', in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, 30 aprile 1962, n. 283. Sicche' vanno respinte - in quanto formulate su erronei presupposti - le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla salute. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111). red.: A. M. M. rev.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), in relazione agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Crema con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze