Corte costituzionale
Sentenza n. 362/1995
Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 362/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:362
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
- art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1968
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 42, n. 2, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 76, Costituzione
- art. 23, legge n. 187 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 22299
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, per eccesso di delega e violazione del principio di eguaglianza, nei confronti della disposizione dell'art. 30, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, che fa obbligo agli enti ospedalieri di stipulare a favore dei dipendenti un'assicurazione contro infortuni e malattie per causa di servizio, in aggiunta - secondo l'interpretazione della Cassazione - all'assicurazione sociale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza opposta dalla difesa dell'amministrazione ospedaliera convenuta per avere l'autorita' rimettente omesso di esaminare, nel giudizio 'a quo' - vertente sulla richiesta di risarcimento di danni per la mancata stipula dell'assicurazione - la contestazione della stessa in ordine alla effettiva dipendenza da causa di servizio del decesso del medico ospedaliero per cui la questione era sorta. Anche se il giudice rimettente, pronunciandosi sul punto, avesse escluso che il medico ospedaliero fosse morto per causa di servizio, la sentenza della Corte sulla sollevata 'quaestio legitimitatis' - sia se dovesse accoglierla, sia se dovesse respingerla - influirebbe comunque sulla 'ratio decidendi' del processo di provenienza. - Cfr. S. nn. 136/1992, 97/1987, 3/1983 e O. n. 409/1991. red.: S.P.
Massima n. 22308
La delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non elimina ogni discrezionalita' del legislatore delegato, ne' esclude la sua facolta' di valutare le specifiche situazioni da disciplinare, nella fisiologica attivita' di "riempimento" che lega i due livelli normativi. A maggior ragione cio' si verifica quando la delega abbia una struttura c.d. "a maglie larghe". - Cfr. S. nn. 237/1993, 355/1993, 4/1992, 21/1988, 141/1993, 250/1991 e 259/1991. red.: S.P.
Massima n. 22311
Nel porre a carico degli enti ospedalieri l'obbligo di stipulare, a proprie spese, a favore dei propri dipendenti, un'assicurazione contro infortuni e malattie a causa di servizio, in aggiunta - secondo l'interpretazione della Cassazione - all'assicurazione sociale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, l'art. 30 del d.P.R. n. 130 del 1969 non viola i limiti della delega legislativa conferita con l'art. 42, numero 2, della legge n. 132 del 1968. Tale articolo, infatti, esprime una generica direttiva di allineamento della disciplina sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, senza puntualizzazioni e criteri di dettaglio, ai "principi del pubblico impiego", tra i quali certo non puo' essere annoverato un obbligo di assicurazione aggiuntiva identico a quello introdotto per i dipendenti ospedalieri, ma neppure un divieto di cumulo fra assicurazione sociale ed assicurazione privata (infortuni e malattia) con cui la norma delegata si ponga in contraddizione. A parte, poi, che comunque anche nel pubblico impiego la previsione di un obbligo di assicurazione complementare a carico della pubblica amministrazione - anche se non avente carattere di principio - non soltanto ricorre in talune situazioni particolari (cfr. leggi n. 836 del 1973 e 417 del 1978, con riguardo ai dipendenti in missione che utilizzino aerei di linea, e leggi n. 93 del 1958 e n. 818 del 1980, con riguardo a soggetti esposti a radiazioni ionizzanti), ma e' anche presupposta, e con portata piu' generale, dalle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato dettate con l'art. 50, d.P.R. n. 687 del 1957, in ordine alla liquidazione dell'equo indennizzo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 42, numero 2, legge 12 febbraio 1968, n. 132 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130). - V. la precedente massima B. red.: S.P.
Massima n. 22314
Nello stabilire l'obbligo degli enti ospedalieri di stipulare, a proprie spese, per i propri dipendenti un'assicurazione contro infortuni e malattie, in aggiunta - secondo l'interpretazione della Cassazione - all'assicurazione sociale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, l'art. 30 del d.P.R. n. 130 del 1969, non da' luogo ad una disparita' di trattamento rispetto alla generalita' dei dipendenti pubblici - per i quali un analogo obbligo non e' previsto - che possa riconoscersi lesiva del principio di eguaglianza. La "specialita'" del rapporto di lavoro ospedaliero - che innegabilmente espone gli operatori del settore a un maggior pericolo di contrarre malattie o di subire infortuni - giustifica infatti il trattamento assicurativo piu' favorevole ad essi riservato, in stretta ed esclusiva correlazione, comunque, ad eventi dipendenti da causa di servizio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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