Corte costituzionale
Sentenza n. 361/1995
Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 361
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 361/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:361
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 21604
La disciplina complessiva dell'adozione dei minori delineata dalla legge n. 184 del 1993 ha, come essenziale e dominante obiettivo, l'interesse degli stessi ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale essi possano crescere sviluppando la loro personalita' in un sano ed equilibrato contesto di vita affettivo ed educativo. Percio', nel decidere sull'adozione e' previsto - in conformita' anche alle enunciazioni delle convenzioni internazionali dirette a proteggere in modo specifico i minori, le quali ammettono e disciplinano l'adozione esclusivamente nell'interesse superiore del fanciullo - che si tenga conto, oltre che della personalita', della salute e della situazione economica dell'adottante, anche della vita di famiglia e della situazione dell'ambiente familiare, senza che sia in astratto di ostacolo preclusivo, ma neppure in principio indifferente, l'infermita' di componenti della comunita' familiare nella quale il minore adottando sia chiamato a vivere e ad integrarsi, dovendo ogni situazione essere prudentemente valutata dal giudice nell'interesse dell'adottando. Cosi' interpretata la norma censurata risulta quindi adeguata ai principi costituzionali richiamati, in base a contrario assunto dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.31 e 32 cost., dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, stabilendo i requisiti dei coniugi che intendono adottare un minore, prevede che la valutazione della loro idoneita' all'adozione si debba riferire alle attitudini e risorse degli stessi e non all'intero ambiente familiare). - V. S. n. 89/1993. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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