Corte costituzionale

Sentenza n. 361/1995

Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 361

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
361/1995
Data di deposito
24 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:361

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 21604

La disciplina complessiva dell'adozione dei minori delineata dalla legge n. 184 del 1993 ha, come essenziale e dominante obiettivo, l'interesse degli stessi ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale essi possano crescere sviluppando la loro personalita' in un sano ed equilibrato contesto di vita affettivo ed educativo. Percio', nel decidere sull'adozione e' previsto - in conformita' anche alle enunciazioni delle convenzioni internazionali dirette a proteggere in modo specifico i minori, le quali ammettono e disciplinano l'adozione esclusivamente nell'interesse superiore del fanciullo - che si tenga conto, oltre che della personalita', della salute e della situazione economica dell'adottante, anche della vita di famiglia e della situazione dell'ambiente familiare, senza che sia in astratto di ostacolo preclusivo, ma neppure in principio indifferente, l'infermita' di componenti della comunita' familiare nella quale il minore adottando sia chiamato a vivere e ad integrarsi, dovendo ogni situazione essere prudentemente valutata dal giudice nell'interesse dell'adottando. Cosi' interpretata la norma censurata risulta quindi adeguata ai principi costituzionali richiamati, in base a contrario assunto dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.31 e 32 cost., dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, stabilendo i requisiti dei coniugi che intendono adottare un minore, prevede che la valutazione della loro idoneita' all'adozione si debba riferire alle attitudini e risorse degli stessi e non all'intero ambiente familiare). - V. S. n. 89/1993. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze