Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1995
Corte cost., sent. 13 febbraio 1995, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1995
- Data di deposito
- 13 febbraio 1995
- Data di decisione
- 6 febbraio 1995
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:36
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1994
- decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994
Parametri
Massime
Massima n. 21866
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1994, con il quale e' stata disposta la sostituzione dell'amministrazione della Regione con il Ministero per i beni culturali e ambientali nel compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico previsto dall'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, il sopravvenuto ritiro dell'atto impugnato a seguito del rilievo della Corte dei conti - secondo cui, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. ii) legge n. 13 del 1991, esso avrebbe dovuto rivestire la forma di decreto del Presidente della Repubblica - comporta la cessazione della materia del contendere. red.: S.P.
Massima n. 21867
La "persistente inattivita' degli organi regionali" prevista dall'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 - in relazione agli artt. 4 e 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382 - quale presupposto necessario per poterli sostituire con organi dello Stato ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione dei piani urbanistico-territoriali destinati a sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale i beni e le aree incluse nel vincolo paesistico, deve ritenersi sussistente quando - come nella specie - a distanza di piu' di sette anni dalla scadenza del termine stabilito (31 dicembre 1986), il piano paesistico relativo all'intero territorio regionale non sia stato ancora predisposto, e le azioni svolte al riguardo dalla regione o non siano approdate a risultati conclusivi o abbiano investito solo zone limitate del territorio regionale. Ne', d'altro canto, puo' dirsi violato, nell'esercizio del potere sostitutivo, il principio di leale collaborazione, nei termini in cui lo stesso e' stato ripetutamente richiamato, anche con riferimento al settore in questione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, allorche' - come anche nella specie - il provvedimento sostitutivo sia stato preceduto da insistenti e reiterati solleciti e da formali diffide. Pertanto, nel caso, con rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania, deve dichiararsi che spetta allo Stato disporre, mediante l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero dei beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della Regione Campania. - V. massima precedente. Riguardo al principio di leale collaborazione v. inoltre S. nn. 151/1986 e 153/1986. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della Regione Campania;
b) cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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