Corte costituzionale

Sentenza n. 359/1995

Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 359

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
359/1995
Data di deposito
24 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:359

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 5, legge n. 191 del 31 maggio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 22561

La circostanza, pur conoscibile a priori, che la questione incidentale di legittimita' costituzionale non possa essere decisa in tempo utile perche' una delle parti del giudizio 'a quo' riceva concreto beneficio dalla eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma impugnata, non rende la questione stessa inammissibile per difetto di rilevanza. - V. S. nn. 137/1983, 53/1982, 16/1982, 25/1979. red.: A. Franco

Massima n. 22562

E' infondata, in riferimento agli artt. 3, 34 e 52 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede, per lo studente che frequenti un corso universitario o equipollente, il quale abbia gia' ottenuto in precedenza di ritardare per piu' di due anni il servizio militare, la possibilita' di ottenere nuovamente il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al compimento dei limiti di eta' indicati nel primo comma del medesimo art. 19 o, quantomeno, fino al compimento del ventiduesimo anno di eta'. Invero la norma impugnata e le disposizioni connesse, nel contemperamento tra i due principi (entrambi di dignita' costituzionale) della tutela della istruzione e della difesa della Patria, perseguono l'obiettivo di coordinare la possibilita' del rinvio della leva alle effettive necessita' degli studi e di evitare una lievitazione dell'eta' media dei giovani sotto le armi. A tal fine e' concessa ad ogni cittadino impegnato negli studi il rinvio della prestazione militare, ma esso e' ragionevolmente subordinato alla condizione generale che sia utile per terminare il corso di studi (secondari o universitari), entro un determinato limite di eta' (fissato al ventiduesimo anno per la scuola secondaria superiore, e dal ventiseiesimo al trentesimo anno per gli studi universitari). Sono inoltre stabiliti altri requisiti di merito sia per poter proseguire ininterrottamente dagli studi medi a quelli universitari, sia per il completamento, anno per anno, di questi ultimi. Sotto il primo profilo si e' ritenuto necessario che lo studente non abbia gia' ottenuto, per completare il corso di istruzione secondaria, un rinvio, per piu' di due anni, del servizio di leva: requisito questo rientrante nella discrezionalita' del legislatore e non irragionevole, dal momento che anche per il proseguimento degli studi universitari e' richiesto un requisito di effettivita' degli studi attestato da esami sostenuti. Non sussiste pertanto alcuna disparita' di trattamento tra studente medio e studente iscritto all'universita', ma che abbia ottenuto piu' di due rinvii, perche' ad entrambi e' concessa (o lo e' stata) la possibilita' di completare gli studi medi superiori, mentre, per quest'ultimo, proseguire gli studi universitari fino al ventiduesimo anno non risulterebbe di alcun vantaggio pratico, non potendo comunque portarli a termine. Ne' e' ravvisabile violazione degli artt. 34 e 52 Cost., perche' in modo non irragionevole la disciplina denunciata individua un non facile equilibrio, utilizzando anche requisiti di merito, tra l'interesse del cittadino a raggiungere i gradi piu' elevati nello studio ed il dovere di assolvere al servizio di leva. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 34 e 52 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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