Corte costituzionale

Sentenza n. 357/1995

Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 357

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
357/1995
Data di deposito
24 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:357

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Campania del 2 marzo 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22293

Secondo la piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost., la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve essere qualificata come "non nuova" non soltanto quando in sede di riesame non sia stata apportata alcuna modificazione alle parti dell'atto aventi contenuto normativo, ma anche quando risultino comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. In tali casi, pertanto, la riapprovazione deve avvenire a maggioranza assoluta, e la riapprovazione a maggioranza semplice costituisce motivo di invalidita', denunciabile dinanzi alla Corte costituzionale. - V. S. nn. 359/1994 e 497/1992; v. anche la successiva massima B. red.: S.P.

Massima n. 22294

La legge della Regione Campania 2 marzo 1995, avente ad oggetto il "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992", in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo, non poteva - secondo i principi stabiliti dalla piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale - essere considerata "legge nuova", come tale sottratta, ai sensi dell'art. 127 Cost., al giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Va pertanto respinta la eccezione di inammissibilita' opposta dalla Regione, in base al contrario assunto, al ricorso presentato contro la legge dal Presidente del Consiglio per mancata quantificazione degli oneri per interessi e non conformita' delle modalita' di copertura della spesa all'art. 81 Cost.. Mentre e' ovvio, d'altro canto, che il fatto che la legge sia stata riapprovata a maggioranza semplice non puo' ritenersi di per se' ostativo alla proposizione del gravame. - V. massima precedente. red.: S.P.

Massima n. 22295

Una delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo, e percio' priva del carattere di "novita'", a maggioranza semplice, anziche' - come richiesto dall'art. 127, quarto comma, Cost. - a maggioranza assoluta, puo' essere dichiarata dalla Corte, per tale motivo, costituzionalmente illegittima anche quando - come nel caso di specie - la "non novita'" e la riapprovazione a maggioranza semplice della legge rinviata, sebbene non siano state poste dal ricorrente a base dell'impugnativa, abbiano formato oggetto, nel corso del giudizio, ad altri fini, di contestazione e discussione tra le parti. - V. la precedente massima B e la seguente D. red.: S.P.

Massima n. 22296

La legge della Regione Campania 2 marzo 1995, avente ad oggetto "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992" - in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo - doveva considerarsi legge "non nuova", e poteva quindi essere validamente riapprovata soltanto a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, come invece e' avvenuto. Pertanto, a prescindere dalla questione della lamentata violazione dell'art. 81 Cost. - per la quale invero di non poco peso appaiono le censure di inadeguata quantificazione e copertura degli oneri avanzate dal ricorrente - va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 127 Cost. - V. le precedenti massime A e C ed, ivi, richiami. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Campania riapprovata il 2 marzo 1995 avente ad oggetto "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi della Provincia di Salerno nell'anno 1992".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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