Corte costituzionale

Sentenza n. 347/1995

Corte cost., sent. 21 luglio 1995, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
347/1995
Data di deposito
21 luglio 1995
Data di decisione
12 luglio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:347

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Campania del 2 dicembre 1994
  • art. 21, legge n. 335 del 19 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 22500

Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994 (Definizione dei rapporti con la societa' Italsiel per la lettura automatica delle prestazioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994), sollevata sotto il profilo che la stessa, autorizzando una spesa gia' prevista in bilancio, ha contenuto di provvedimento amministrativo e si appalesa non necessaria e tale da eludere il procedimento ed i controlli tipici degli atti amministrativi. Invero non e' preclusa dall'art. 97 Cost. alla legge ordinaria, anche regionale, la possibilita' di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'azione amministrativa, non sussistendo, nemmeno per effetto di altre disposizioni costituzionali, un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, ossia di c.d. leggi provvedimento, fermo peraltro restando il sindacato della Corte costituzionale sulla palese irragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore, sindacato che, pero', non puo' spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima. Nel caso di specie puo' appunto ipotizzarsi che l'intervento del legislatore regionale, della cui stretta necessita' si potrebbe astrattamente dubitare, sia stato sollecitato dalla finalita' di procedere alla definizione del rapporto debitorio con l'Italsiel. - V. S. nn. 62/1993, 66/1992, 143/1989. red.: A. Franco

Massima n. 22501

Nel giudizio di legittimita' costituzionale il giudicato della Corte concernente le scelte compiute dal legislatore, anche nell'ipotesi in cui sia stata impugnata una legge-provvedimento, non puo' esorbitare dai limiti di un esame sulla palese irragionevolezza della scelta adottata e non puo' spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima. - V. S. n. 66/1992. red.: A. Franco

Massima n. 22502

Non e' fondata, in riferimento all'art. 81 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994 (Definizione dei rapporti con la societa' Italsiel per la lettura automatica delle prestazioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994), sollevata sotto il profilo della violazione dei principi della certezza e della annualita' del bilancio, nella parte in cui prevede la rateazione in tre anni di una spesa ormai verificatasi. Invero i principi, desumibili dall'art. 81 Cost. e dall'art. 5 della legge 19 maggio 1976, n. 335, di certezza ed annualita' del bilancio degli enti pubblici, ivi compreso quello di una regione, non impediscono la ripartizione di una spesa in piu' esercizi, secondo un criterio usuale per le spese continuative e pluriennali. red.: A. Franco

Massima n. 22503

Non e' fondata, in riferimento all'art. 81 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994 (Definizione dei rapporti con la societa' Italsiel per la lettura automatica delle prestazioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994), nella parte in cui prevede la copertura della spesa con imputazione sui fondi globali della regione. Invero, l'art. 81 Cost. non e' violato per il fatto che la legge faccia riferimento, per la copertura, ad un prelievo dagli stanziamenti relativi ai fondi globali. Infatti, l'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335, che destina le risorse del fondo globale ai provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, non puo' impedire al legislatore regionale di stabilire, prima della approvazione del bilancio in cui tale fondo sara' allocato, che una spesa, fin da oggi prevista, sia coperta attraverso un successivo prelievo da quel fondo, con cio' sostanzialmente prevedendo un diverso impiego di mezzi altrimenti destinati a confluire in esso. - V. la precedente massima C. red.: A. Franco

Massima n. 22504

Non e' fondata, in riferimento all'art. 81 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994 (Definizione dei rapporti con la societa' Italsiel per la lettura automatica delle prestazioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994), nella parte in cui prevede la copertura della spesa mediante attingimento ai fondi propri della regione anziche' alle assegnazioni statali sul fondo sanitario nazionale. Invero, anche quando sia previsto l'afflusso al bilancio regionale di mezzi del fondo sanitario nazionale aventi specifica destinazione, gli equilibri cui attende l'art. 81, quarto comma, Cost. restano salvaguardati nonostante la legge regionale di spesa non si dia carico di realizzare una specifica correlazione, sul piano della copertura finanziario-contabile, fra entrate ed uscite aventi medesima finalita'. Cio' non contraddice, ma anzi attua, il principio cardine della contabilita' pubblica dell'assegnazione globale delle entrate alle spese (per effetto del quale tutte le entrate, da qualunque parte provengano, debbono formare una massa inscindibile di mezzi da destinare alle spese iscritte in bilancio), principio confermato per le regioni dall'art. 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335, il quale dispone che tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni. - V. le precedenti massime C e D. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994 (Definizione dei rapporti con la Società Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994), sollevata, in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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