Corte costituzionale
Sentenza n. 346/1995
Corte cost., sent. 21 luglio 1995, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 346/1995
- Data di deposito
- 21 luglio 1995
- Data di decisione
- 12 luglio 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:346
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 1994
Parametri
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 22499
In forza del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione del recepimento di direttive C.E.E. in materia di qualita' dell'aria e di inquinamento prodotto da impianti industriali, spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizzare l'esercizio e la costruzione di centrali termoelettriche, non solo quando siano destinate alla produzione di energia elettrica quale bene finale, ma anche quando si tratti di centrali termoelettriche di cogenerazione a servizio di singoli impianti industriali alla cui autoalimentazione esse sono finalizzate. Invero la normativa che riserva allo Stato le autorizzazioni in questione, ricollega la nozione di centrale termoelettrica solamente alla sua funzione di strumento di produzione di energia elettrica attraverso un processo termico e non alla destinazione del prodotto energia elettrica alla collettivita'. Peraltro, ai fini della ponderazione fra l'interesse della tutela dell'ambiente e della qualita' della vita e l'interesse dell'attivita' produttiva e della iniziativa economica, sarebbe arbitraria l'introduzione di una distinzione, non prevista dalla legge, dell'uso della energia prodotta da centrale termoelettrica se ad uso diretto o ad uso di distribuzione e cessione, in quanto in ambedue i casi sussistono le esigenze dell'autorizzazione statale. La regione conserva comunque tutti gli altri poteri in ordine al settore produttivo (diverso dall'impianto termoelettrico) dello stabilimento, nonche' la facolta', nell'ambito di una leale collaborazione, di concorrere con pareri ed osservazioni ad una completa istruttoria del ministero dell'industria in sede di rilascio dell'autorizzazione. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizzare la costruzione e l'esercizio di centrali termoelettriche a servizio di singoli impianti industriali alla cui autoalimentazione esse sono finalizzate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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