Corte costituzionale
Sentenza n. 345/1995
Corte cost., sent. 21 luglio 1995, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 345/1995
- Data di deposito
- 21 luglio 1995
- Data di decisione
- 12 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 396 del 24 maggio 1967
- art. 3, comma 1, lett. h), legge n. 396 del 24 maggio 1967
- art. 3, comma 1, lett. e), legge n. 396 del 24 maggio 1967
- art. 3, comma 1, lett. f), legge n. 396 del 24 maggio 1967
- art. 3, comma 1, lett. i), legge n. 396 del 24 maggio 1967
- art. 3, comma 2, legge n. 396 del 24 maggio 1967
- art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 396 del 24 maggio 1967
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 3, Costituzione
- art. 33, comma 5, Costituzione
Massime
Massima n. 22497
E' consentito richiedere l'intervento della Corte costituzionale affinche' controlli la legittimita' costituzionale di un consolidato indirizzo interpretativo di una data disposizione, assunto in termini di <<diritto vivente>>, essendo sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile, della quale ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non arbitrari, o non pretestuosi, di conformita' a determinate norme costituzionali. (Alla stregua di tali criteri, e' stata ritenuta ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, nella accezione risultante dalla interpretazione comunemente accettata). - V. S. nn. 110/1995, 58/1995, 456/1989. red.: A. Franco
Massima n. 22498
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), f), g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo), sollevata sotto il profilo che, riconoscendosi ai biologi una indiscriminata competenza ad effettuare analisi chimiche, si determinerebbe una incertezza e confusione tra i due distinti ruoli professionali del biologo e del chimico, con violazione dei principi di professionalita' specifica e di eguaglianza. Invero l'art. 3 della legge n. 396 del 1967, consentendo ai biologi di esercitare le attivita' ivi tassativamente indicate nonche' le ulteriori attivita' loro attribuite da leggi o da regolamenti, introduce, coerentemente ad una esigenza di certezza di professionalita' specifica, il principio di tipicita' nel senso che gli iscritti all'albo dei biologi possono esercitare solo le attivita' specificamente consentite da una fonte primaria o secondaria. Tale previsione e' preordinata ad assicurare la certezza delle prestazioni richieste ai biologi, cosi' escludendo la possibilita' di confusione tra la loro professionalita' e quella dei chimici, e contraddistingue l'attivita' professionale dei biologi dal <<punto di vista biologico>>, ossia dal fatto che essa e' svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo alla utilita' o alla dannosita' che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di determinate sostanze organiche o inorganiche, senza appannare la professionalita' dei chimici. Nessuna incertezza e' pertanto ascrivibile all'attivita' professionale dei biologi sulla base della norma impugnata. D'altra parte, va tenuto presente che esistono zone di concorrenza parziale e di interdisciplinarita', sempre piu' necessarie in una societa' i cui interessi sono via via maggiormente complessi, ed a tutela dei quali e', in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento ed il riconoscimento, nel sistema degli ordinamenti di categoria, della professionalita' specifica di cui all'art. 33, quinto comma, Cost., il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusivita' monopolistica. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei chimici con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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