Corte costituzionale

Sentenza n. 345/1995

Corte cost., sent. 21 luglio 1995, n. 345

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
345/1995
Data di deposito
21 luglio 1995
Data di decisione
12 luglio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:345

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 396 del 24 maggio 1967
  • art. 3, comma 1, lett. h), legge n. 396 del 24 maggio 1967
  • art. 3, comma 1, lett. e), legge n. 396 del 24 maggio 1967
  • art. 3, comma 1, lett. f), legge n. 396 del 24 maggio 1967
  • art. 3, comma 1, lett. i), legge n. 396 del 24 maggio 1967
  • art. 3, comma 2, legge n. 396 del 24 maggio 1967
  • art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 396 del 24 maggio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 22497

E' consentito richiedere l'intervento della Corte costituzionale affinche' controlli la legittimita' costituzionale di un consolidato indirizzo interpretativo di una data disposizione, assunto in termini di <<diritto vivente>>, essendo sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile, della quale ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non arbitrari, o non pretestuosi, di conformita' a determinate norme costituzionali. (Alla stregua di tali criteri, e' stata ritenuta ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, nella accezione risultante dalla interpretazione comunemente accettata). - V. S. nn. 110/1995, 58/1995, 456/1989. red.: A. Franco

Massima n. 22498

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), f), g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo), sollevata sotto il profilo che, riconoscendosi ai biologi una indiscriminata competenza ad effettuare analisi chimiche, si determinerebbe una incertezza e confusione tra i due distinti ruoli professionali del biologo e del chimico, con violazione dei principi di professionalita' specifica e di eguaglianza. Invero l'art. 3 della legge n. 396 del 1967, consentendo ai biologi di esercitare le attivita' ivi tassativamente indicate nonche' le ulteriori attivita' loro attribuite da leggi o da regolamenti, introduce, coerentemente ad una esigenza di certezza di professionalita' specifica, il principio di tipicita' nel senso che gli iscritti all'albo dei biologi possono esercitare solo le attivita' specificamente consentite da una fonte primaria o secondaria. Tale previsione e' preordinata ad assicurare la certezza delle prestazioni richieste ai biologi, cosi' escludendo la possibilita' di confusione tra la loro professionalita' e quella dei chimici, e contraddistingue l'attivita' professionale dei biologi dal <<punto di vista biologico>>, ossia dal fatto che essa e' svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo alla utilita' o alla dannosita' che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di determinate sostanze organiche o inorganiche, senza appannare la professionalita' dei chimici. Nessuna incertezza e' pertanto ascrivibile all'attivita' professionale dei biologi sulla base della norma impugnata. D'altra parte, va tenuto presente che esistono zone di concorrenza parziale e di interdisciplinarita', sempre piu' necessarie in una societa' i cui interessi sono via via maggiormente complessi, ed a tutela dei quali e', in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento ed il riconoscimento, nel sistema degli ordinamenti di categoria, della professionalita' specifica di cui all'art. 33, quinto comma, Cost., il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusivita' monopolistica. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei chimici con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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