Corte costituzionale

Sentenza n. 344/1995

Corte cost., sent. 21 luglio 1995, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
344/1995
Data di deposito
21 luglio 1995
Data di decisione
12 luglio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:344

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 7, legge della Regione siciliana n. 9 del 12 gennaio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 22284

Alla luce dei principi, piu' volte affermati dalla Corte, sia riguardo alle leggi statali che alle leggi regionali, secondo i quali la previsione di proroga della durata dei vincoli di inedificabilita' scaturenti dagli strumenti urbanistici generali, va riconosciuta legittima ove non appaia arbitraria, ma sia, al contrario, sorretta da esigenze di realta' sociale in continua trasformazione, non puo' dirsi lesiva degli invocati artt. 3, primo comma, e 42 Cost. la proroga - disposta dall'art. 6, comma settimo, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 - della efficacia dei vincoli preordinati alla espropriazione o che comportino la inedificabilita', previsti dagli strumenti urbanistici generali indicati nell'art. 1 della legge della stessa Regione 5 novembre 1973, n. 38, fino alla adozione dei provvedimenti di revisione e comunque fino al 31 dicembre 1993. La disposizione in questione trova infatti fondamento nella esigenza di portare a compimento il disegno di pianificazione urbanistica, ed al riguardo significativo e' il collegamento del termine finale della proroga dei vincoli con quello assegnato, dallo stesso art. 6, comma terzo, ai consigli comunali per assumere le delibere relative alla (formazione o) revisione dei piani regolatori generali, a pena dello scioglimento degli stessi: collegamento che chiaramente dimostra la volonta' del legislatore regionale di evitare una protrazione temporalmente illimitata dei vincoli urbanistici e toglie ogni dubbio circa la ragionevolezza dell'uso del potere discrezionale spettantegli in materia. Come del resto e' confermato dal rilievo che, successivamente alla scadenza del 31 dicembre 1993, nessuna altra proroga e' stata disposta, assicurandosi cosi' al limite temporale dei vincoli il pieno requisito di essere certo e preciso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., dell'art. 6, comma settimo, legge Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9). - Sui principi enunciati in tema di vincoli di inedificabilita' e di prorogabilita' della durata degli stessi, v. oltre a S. n. 92/1982, S. nn. 379/1994, 186/1993, 185/1993, 141/1992, 574/1989, 1164/1988, 82/1982, 55/1968, 6/1966. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica all'art. 1 e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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