Corte costituzionale
Sentenza n. 342/1995
Corte cost., sent. 21 luglio 1995, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 342/1995
- Data di deposito
- 21 luglio 1995
- Data di decisione
- 12 luglio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:342
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 6, legge della Regione Campania n. 40 del 26 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 22266
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 13, sesto comma, legge Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, secondo cui ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione di autolinee (nella fattispecie: autolinea Napoli-Foggia) che interferiscono con servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti previsto dall'art. 46, d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, il parere, "ove non sia pervenuto, si intende favorevole", va respinta la eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza opposta dalla difesa della Regione. In base alla motivazione, non implausibile addotta, in proposito dal giudice 'a quo', deve infatti escludersi che la norma regionale impugnata possa considerarsi abrogata dalla legge quadro per i trasporti locali 10 aprile 1981, n. 151, mentre va ricordato che comunque - come la Corte ha di recente affermato - nel dubbio circa l'avvenuta abrogazione di una legge regionale ad opera di una legge-quadro statale sopravvenuta, ragioni di certezza del diritto inducono ad una dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma che risulti in contrasto con i parametri invocati. - Sulla insindacabilita', da parte della Corte costituzionale, del giudizio di rilevanza espresso dal giudice remittente, quando appaia sorretto da "motivazione non implausibile", v. 'ex plurimis', S. nn. 79/1994, 238/1993, 103/1993 e 436/1992. Sulla necessita', per esigenze di certezza del diritto, di dichiarare la illegittimita' costituzionale di norme di leggi regionali, di cui debba riconoscersi il contrasto con i parametri invocati, quando risulti dubbia la eccepita avvenuta abrogazione delle stesse ad opera di leggi-quadro statali, v. S. n. 153/1995. red.: S.P.
Massima n. 22268
L'art. 13, sesto comma, della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, col disporre che, ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione (nella specie: autolinea Napoli-Foggia) che interferiscono con servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti previsto dall'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 - articolo da considerarsi vigente, in quanto ordinato alla tutela di un interesse ultraregionle, anche dopo il passaggio alle regioni della materia dei trasporti ai sensi dell'art. 9, primo comma, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - il parere "ove non pervenuto, si intende favorevole", incide su una materia di competenza dello Stato, spettando senza dubbio a questo di stabilire le modalita' con le quali il parere di un suo organo debba intendersi espresso. Ne' varrebbe addurre a giustificazione l'esigenza di consentire alla regione di mettersi in condizione di esercitare le proprie funzioni in materia nell'ipotesi di prolungata inerzia del Ministero, giacche', qualora cio' dovesse accadere, la Regione ben potrebbe avvalersi, per superare l'inerzia, del rimedio del conflitto di attribuzione. Pertanto, il citato art. 13, sesto comma, della legge regionale, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, sesto comma, della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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