Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1995

Corte cost., sent. 13 febbraio 1995, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/1995
Data di deposito
13 febbraio 1995
Data di decisione
6 febbraio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:34

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 39 del 28 febbraio 1990
  • art. 7-bis, comma 1, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 21861

Come la Corte ha piu' volte affermato, la verifica del rispetto del principio di determinatezza del precetto penale impone che ad essa si proceda non gia' isolando un singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensi' considerando questo nel raccordo con gli altri dati costitutivi della fattispecie ed altresi' nell'ambito della disciplina in cui si inserisce. Non puo' essere infatti imposto al legislatore il medesimo coefficiente di specificazione di ogni singolo elemento del reato, ne' puo' essere certamente escluso a priori il ricorso ad espressioni indicative di comuni esperienze o a termini presi dal linguaggio comune, se la descrizione complessiva del fatto-reato consente al giudice una operazione ermeneutica non esorbitante dall'ordinario compito interpretativo: il che consente, in via di principio, il ricorso a figure di reati cosiddetti a forma libera, o l'inserimento di elementi normativi o di clausole generali nelle fattispecie penali. - Da ultimo, S. n. 31/1995, e in precedenza S. nn. 247/1989, 122/1993, 475/1988, 79/1982, nonche' S. nn. 203/1991, 49/1980, 188/1975, 20/1974 e 133/1973. red.: S.P.

Massima n. 21862

L'art. 7 bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (contenente, fra le altre, norme in materia di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato) nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione "che non si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente", e' in contrasto con il principio di determinatezza del precetto penale. Non risulta infatti in alcun modo possibile stabilire - data la generica indicazione della fattispecie incriminatrice - nel comportamento dello straniero espulso che "non si adopera per ottenere", il grado dell'inerzia punibile, e tanto meno il tempo entro il quale la condotta doverosa ipotizzata dal legislatore debba essere compiuta. Ne', per superare l'indeterminatezza della previsione possono soccorrere il riferimento all'uso del verbo "adoperarsi" nella legislazione penale vigente - dato che nelle sue piu' note esplicazioni, esso risulta impiegato in positivo per indicare comportamenti commissivi ma non, come nella specie, omissivi - o la valorizzazione dell'elemento finalistico ("per ottenere il rilascio del documento") giacche' la natura omissiva del reato non consente di prestabilire una relazione causale tra condotta e finalita'. D'altra parte dalla indeterminatezza della previsione normativa discende anche la denunciata violazione del diritto di difesa, perche', da un lato, trattandosi di una condotta omissiva, il soggetto e' esposto alla possibilita' della contestazione per il solo fatto di essere destinatario di un provvedimento di espulsione, e, dall'altro, viene addossato al soggetto stesso l'onere di fornire nel processo la prova di "essersi adoperato" per ottenere il documento di viaggio senza neppure essere in grado di stabilire in che cosa tale prova consista. La suindicata norma deve essere percio' dichiarata illegittima, 'in parte qua', per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost.. - Cfr. S.nn. 282/1990, 364/1988 e 96/1981. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione "che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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